Fattura elettronica - Chiarimenti ministeriali sulla data fattura ed invio allo SdI
Fisco
Informiamo le Aziende associate che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 389 del 24 settembre u.s., chiarisce alcuni dubbi interpretativi riguardo alla corretta indicazione della data fattura per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi e alle tempistiche di invio dei documenti stessi allo SDI.
In particolare l’Agenzia stessa chiarisce che convenzionalmente la fattura differita può riportare la data di fine mese senza perdere il beneficio di poter inviare la fattura allo SDI entro il 15 del mese successivo, essendo la stessa indicativa del periodo di effettuazione delle operazioni.
Riprendendo i concetti e gli esempi formulati con la circolare n. 14/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che a fronte di più cessioni di beni effettuate, ad esempio, nel mese di settembre accompagnate dai relativi DDT (datati ad esempio 10, 20 e 28 del mese), per la predisposizione e l’invio della fattura differita, nel campo "data documento" può essere indicato:
- un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”);
- la “data dell’ultima operazione” (nell’esempio formulato, 28 settembre 2019) con invio allo SDI entro il 15 ottobre 2019;
- la data convenzionale di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta con possibilità di invio della fattura entro il 15 ottobre 2019".
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, fornisce importanti chiarimenti sull’emissione e sull’invio della fattura immediata.
La fattura emessa, per scelta, prima delle altre “ipotesi” che identificano l’effettuazione dell’operazione (ad esempio, prima della consegna del bene o del pagamento anticipato) può essere inviata allo Sdi entro 12 giorni dalla data della fattura. Il momento impositivo, cioè quello nel quale l’operazione si considerata effettuata (e l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel campo «Data» del file XML.
Quanto indicato nella risposta sopra commentata è stato anche ribadito dall’Agenzia delle Entrate stessa durante l’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi presso Confindustria Roma e di cui alleghiamo le slides.
Alleghiamo alla presente il testo della risposta n. 389 del 24 settembre 2019 e le slides proiettate nel corso di un evento sull’argomento di Confindustria Roma.