Fatture elettroniche e corrispettivi tardivi: l'Agenzia delle Entrate chiarisce come rimediare spontaneamente
Fisco
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 6 marzo 2023 ha stabilito le modalità mediante le quali mettere a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva le informazioni relative a fatture elettroniche trasmesse oltre i termini di cui all’art. 21, comma 4, del DPR n. 633/1972 e ai dati dei corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i dodici giorni previsti dall’art. 2, comma 6-ter, del Dlgs n. 127/2015.
Ciò consentirà al contribuente non soltanto di poter rimediare all’anomalia segnalata ma anche di poter fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione in grado di giustificare la presunta irregolarità.
In particolare, l’Agenzia delle entrate trasmetterà, al domicilio digitale dei singoli contribuenti interessati, una comunicazione che segnalerà l’anomalia, invitandoli ad accedere dall’area riservata del portale dell’Agenzia per consultare i dettagli degli invii tardivi all’interno del “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Tali dettagli saranno disponibili anche in un elenco in formato excel per consentire un riscontro più agevole delle informazioni.
In particolare sono resi disponibili, per le fatture elettroniche:
- l’elenco e il numero delle fatture emesse in ritardo
- tipo di fattura
- tipo documento
- numero e data della fattura/documento;
- data di trasmissione e identificativo dello Sdi file
e per i corrispettivi giornalieri:
- l’elenco e il numero degli invii trasmessi in ritardo
- il numero identificativo dell’invio
- la matricola del dispositivo
- la data di rilevazione e quella di trasmissione.
Se il contribuente ritiene che l’irregolarità segnalata è corretta potrà regolarizzare la propria posizione con le diverse forme di definizione previste dalla Legge n. 197/2022 (c.d. Tregua fiscale), versando, entro il 31 marzo 2023, una somma pari a 200 euro per il periodo d’imposta, cui si riferiscono le violazioni, se le stesse non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo o versando, entro la stessa data, un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura e per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri, se le violazioni hanno invece inciso sulla dichiarazione annuale.
In alternativa, il contribuente potrà in ogni caso regolarizzare la propria posizione mediante il ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472/1997), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione. Tale comportamento, precisa l’Agenzia, potrà essere attuato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter DPR n. 600/1973).
Alleghiamo copia del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2023 prot. n. 61196/2023.