Fatture elettroniche: versamento imposta di bollo dal 1° gennaio 2021

Fisco

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020 è stato pubblicato il D.M. 4 dicembre 2020 con il quale sono state modificate le scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche previste dal DM 17 giugno 2014.

A partire dal 1° gennaio 2021 il versamento dell’imposta di bollo seguirà il seguente calendario:

·         1° trimestre: versamento entro il 30 maggio 2021;

·         2° trimestre: versamento entro il 30 settembre 2021;

·         3° trimestre: versamento entro il 30 novembre 2021;

·         4° trimestre: versamento entro il 28 febbraio 2022.

Inoltre, è previsto che:

·         se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro, sarà possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre (che coincide con il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 2° trimestre) anziché entro la scadenza ordinaria del 31 maggio;

·         se l’imposta di bollo dovuta nei primi 2 trimestri dell’anno non è superiore a 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre (termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre).

Dal 2021 l’Agenzia delle entrate integrerà le fatture elettroniche che non riporteranno l’imposta di bollo dovuta e renderà noto al contribuente tali integrazioni entro il 15 del mese successivo al trimestre per il 1°, 3° e 4° trimestre ed entro il 20 settembre per il 2° trimestre.

Il contribuente o l’intermediario, a seguito di tale comunicazione, potrà variare i dati comunicati entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre ed entro il 10 settembre per il 2° trimestre.

Le modalità tecniche per porre in essere le procedure di integrazione, così come quelle telematiche per la messa a disposizione, consultazione e variazione dei dati da parte del soggetto passivo verranno stabilite da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, il decreto in oggetto prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, l’Amministrazione finanziaria comunicherà al soggetto passivo l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del DLgs. n. 471/97, ridotta ad un terzo e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Se il debitore non procederà al versamento delle somme entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione o entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, l’imposta non versata verrà iscritta a ruolo a titolo definitivo ai sensi dell’art. 2 del DM 4 dicembre 2020.

DM 4 dicembre 2020.pdf

22 dicembre 2020

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