Fondo di Garanzia: chiarimenti operativi a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 – circolare Mediocredito Centrale n. 2 del 27 gennaio 2021

Credito e agevolazioni

Informiamo le Aziende associate che è stata pubblicata la circolare 2/2021 – che alleghiamo - con la quale Mediocredito Centrale comunica i seguenti chiarimenti operativi a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n.178, pubblicata nella G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021):

·         l’ammissibilità all’intervento del Fondo, a partire dal 1° marzo 2021, delle “imprese diverse dalla PMI” con un numero di dipendenti non superiore a 249, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 244 e 245, della Legge di Bilancio 2021;

·         a seguito dell’inizio del nuovo anno solare, viene definita la documentazione e la relativa annualità da utilizzare per individuare i parametri di riferimento per le richieste di garanzia ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del DL Liquidità;

·         possibilità di richiedere la conferma della garanzia del Fondo a seguito dell’estensione della durata dei finanziamenti garantiti ai sensi del punto 3.2 del Framework Temporaneo solo qualora gli stessi non siano già stati perfezionati alla data della richiesta di conferma.

Per i finanziamenti garantiti ai sensi del punto 3.2 del Framework Temporaneo che risultano già perfezionati alla data della richiesta di conferma, è fatta salva la possibilità per i soggetti finanziatori di estendere la durata del finanziamento e per i soggetti garanti di estendere la durata della loro garanzia. In questi casi, il soggetto richiedente dovrà inviare al Gestore richiesta di conferma della garanzia. La garanzia sarà confermata d’ufficio. Si segnala che il Gestore in tali casi non invierà al soggetto richiedente alcuna comunicazione di esito.

Inoltre, in riferimento alla possibilità di richiedere la conferma della garanzia del Fondo a seguito dell’estensione della durata dei finanziamenti garantiti ai sensi del punto 3.2 del Framework Temporaneo, si precisa quanto di seguito:

1.    In tutti i casi, è necessario trasmettere al Gestore la richiesta di conferma della garanzia;

2.    In riferimento ai finanziamenti non ancora perfezionati alla data della richiesta di conferma: 

o    qualora la durata originaria dei finanziamenti (come indicata nella richiesta di ammissione alla garanzia) fosse inferiore a 72 mesi, la garanzia del Fondo può essere confermata nel limite massimo di 72 mesi;

o    qualora la durata originaria dei finanziamenti (come indicata nella richiesta di ammissione alla garanzia) fosse pari a 72 mesi, è fatta salva la possibilità per i soggetti finanziatori di estendere la durata del finanziamento e per i soggetti garanti di estendere la durata della loro garanzia. In questi casi, a seguito della richiesta di conferma della garanzia, la garanzia sarà confermata d’ufficio per la durata originaria. Si segnala che il Gestore in tali casi non invierà al soggetto richiedente alcuna comunicazione di esito;

3.    In riferimento ai finanziamenti già perfezionati alla data della richiesta di conferma, è fatta salva la possibilità per i soggetti finanziatori di estendere la durata del finanziamento e per i soggetti garanti di estendere la durata della loro garanzia. In questi casi, a seguito della richiesta di conferma della garanzia, la garanzia sarà confermata d’ufficio per la durata originaria. Si segnala che il Gestore in tali casi non invierà al soggetto richiedente alcuna comunicazione di esito.

Circolare Mediocredito Centrale n.2 del 27 gennaio 2021.pdf

29 gennaio 2021

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