Fondo di Garanzia: commissione “una tantum” per l’accesso al Fondo e allungamento del preammortamento per operazioni lettera m) e m-bis)

Credito e finanza

Informiamo le Aziende associate che Medio Credito Centrale ha comunicato che tutte le operazioni presentate/completate fino al 25 marzo 2022 verranno deliberate nella riunione del Consiglio di gestione del 31 marzo 2022, ultimo Consiglio utile per poter beneficiare dell’accesso gratuito al Fondo di Garanzia PMI previsto dall’art.13, comma 1, del DL Liquidità.

A tutte le operazioni presentate o la cui istruttoria verrà completata dopo il 25 marzo 2022 si applicherà il disposto normativo previsto dalla Legge di bilancio 2022 che prevede la reintroduzione della commissione “una tantum” per l’accesso al Fondo, con le modalità previste dalla parte IV; paragrafo D delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo.

A partire dal 26 marzo 2022, inoltre, verrà rilasciato un aggiornamento del Portale FdG al fine di recepire le modifiche introdotte dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del DL Energia che prevede, per il periodo 1° aprile 2022-30 giugno 2022, la gratuità dell’intervento del Fondo per tutte le richieste di ammissione alla garanzia riferite a finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia.

In particolare, nella scheda “Beneficiario”, il soggetto richiedente dovrà rilasciare una dichiarazione sulla base di quanto attestato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale nell’Allegato 4 relativamente alla presenza o meno delle condizioni previste dall’articolo 8, comma 1, lettera b) del DL Energia. A tal proposito, si rammenta che l’onere di dimostrare quanto dichiarato sarà in capo al soggetto beneficiario finale che dovrà fornire, in sede di verifica documentale o escussione, idonea documentazione che attesti l’aumento dei prezzi dell’energia (copia di fatture riferite a due periodi di riferimento differenti).

Allungamento del periodo di preammortamento delle operazioni lettera m) e m-bis)

Per comunicare gli allungamenti del periodo di preammortamento, previsti dall’articolo 1, comma 4-ter) della Legge 25/2/2022, n.15, per i finanziamenti di cui alle lettere m) e m-bis) dell’articolo 13, comma 1, del DL Liquiditàil soggetto richiedente dovrà inviare al Gestore, all’indirizzo PEC fdggestione@postacertificata.mcc.it, il file excel “Allungamento preammortamento_lettera m) e mbis)” presente sul sito internet del Fondo nella sezione “Modulistica”.

A tal proposito, si rammenta che verranno accettate le sole richieste riferite a:

·         finanziamenti il cui periodo iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso del 2022 (“data prima rata” comunicata in scadenza nel 2022);

·         allungamento del preammortamento richiesto non sia superiore a 6 mesi;

·         la durata complessiva del finanziamento non superi i 180 mesi previsti dalla normativa.

Alleghiamo alla presente la comunicazione di medio Credito centrale del 14 marzo 2022, e ricordiamo che l’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Comunicazione MCC 14 marzo 2022.pdf

16 marzo 2022

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