Fondo di Garanzia PMI - Termini di validità delle misure emergenziali: circolare MCC n. 4/2022
Credito e agevolazioni
Informiamo le Aziende associate che le misure emergenziali previste per il Fondo di garanzia si applicheranno a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
Si tratta in particolare dei provvedimenti previsti dai decreti-legge “Liquidità” dell’8 aprile 2020, “Agosto” del 4 agosto 2020 n. 104 “Energia” del 1° marzo 2022 n. 17.
Tra le misure in scadenza si segnalano le seguenti:
· gratuità per tutte le garanzie rilasciate su finanziamenti a sostegno di esigenze di liquidità derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia
· non applicabilità della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite
· innalzamento delle percentuali di copertura ai livelli massimi sia per la garanzia diretta che per la riassicurazione/controgaranzia
· ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento su stessa banca/gruppo bancario di operazioni non già garantite dal Fondo
· concessione delle garanzie ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal Quadro Temporaneo sugli Aiuti di Stato
· cumulabilità della garanzia del Fondo con la garanzia di un confidi fino alla copertura pari al 100% del finanziamento
· ammissibilità delle operazioni di importo fino a 30.000 euro (lettera m)
· concessione della garanzia senza applicazione del modello di valutazione del Fondo.
Per tutte le operazioni presentate/completate dal 24 giugno 2022 e deliberate dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022, si applicheranno le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022:
· importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro
· definizione della fascia di valutazione dell’impresa beneficiaria attraverso l’applicazione modello di valutazione del Fondo sia con i dati economico-finanziari che con i dati andamentali
· ammissibilità delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione.
Per quanto riguarda le percentuali di copertura nel secondo semestre del 2022 saranno le seguenti:
· garanzie diretta dell’80% e riassicurazione all’80% su garanzia dei confidi non superiore all’80% del finanziamento
- per operazioni finanziarie a fronte di investimento
- per operazioni di liquidità in favore delle imprese nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione
· garanzia diretta e riassicurazione al 60% per operazioni di liquidità in favore delle imprese nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione. Nel caso della riassicurazione la suddetta percentuale rappresenta il valore massimo che può assumere il prodotto tra la copertura offerta dal Fondo e quella offerta dal soggetto garante che, comunque, non può superare l’80% del finanziamento.
Si ricorda che la misura della controgaranzia è pari al 100% della quota dell’importo garantito dal soggetto garante qualora lo stesso sia autorizzato ai sensi della parte XIV delle Disposizioni operative del Fondo, ovvero pari alla riassicurazione qualora lo stesso non sia autorizzato.
Per il dettaglio delle misure in scadenza il 30 giugno e di quelle in vigore dal 1° luglio 2022 alleghiamo la circolare MCC n. 4 del 24 maggio 2022.
L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.