Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina: pubblicato il decreto MISE che definisce i termini e le modalità di richiesta del contributo
Credito e agevolazioni
Sulla gazzetta ufficiale del 31 ottobre u.s. è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico – allegato alla presente - che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi a fondo perduto, previsti dal "Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina" (di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022) a favore delle piccole e medie imprese nazionali che hanno subito ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.
Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e sino alle 12:00 del 30 novembre 2022, esclusivamente tramite la piattaforma online di Invitalia, il cui link sarà comunicato in prossimità dell’apertura dello sportello.
ll Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, con una dotazione finanziaria di 120 milioni di euro, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese nazionali che hanno subito ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.
Il Fondo è stato istituito dall’articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” per mitigare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla crisi russo-ucraina che, per le imprese nazionali, si sono tradotte in rilevanti perdite di fatturato, derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
Soggetti beneficiari
In particolare il fondo prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese (PMI), ad esclusione di quelle operanti nel settore agricolo, che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
1. hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
2. hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022, incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
3. hanno subìto nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022 un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019.
Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il possesso dei requisiti sopra riportati è asseverato dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Le medesime imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
· avere sede legale od operativa nel territorio italiano e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
· non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
· non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Ammontare e natura dell'agevolazione
L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fono perduto, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per l’intervento agevolativo, ai sensi e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno di essi un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, come segue:
· 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 5.000.000,00;
· 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 5.000.000,00 e fino a euro 50.000.000,00.
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
Modalità e termini di accesso all'agevolazione
Al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, presentano al MISE un'apposita istanza, sulla base del modello fac-simile reso disponibile dal Ministero stesso, da trasmettere esclusivamente per via telematica attraverso tramite la piattaforma online di Invitalia, il cui link sarà comunicato in prossimità dell’apertura dello sportello. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.
L'accesso alla procedura informatica avviene mediante l'identificazione e l'autenticazione tramite SPID o carta nazionale dei servizi o carta di identità elettronica ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale dell'impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza medesima.
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e sino alle 12:00 del 30 novembre 2022. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.
L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse.
Nel caso in cui il contributo richiesto sia superiore a euro 150.000,00 all'istanza occorre allegare anche la documentazione antimafia, resa secondo la modulistica messa a disposizione dal MISE.
Procedura di concessione e erogazione dell'agevolazione
Il MISE, decorso il termine finale per la presentazione delle istanze (ore 12:00 del 30 novembre 2022), procede con la verifica delle condizioni di accesso alla misura delle domande presentate e, per le istanze valutate positivamente, procede con la determina dell'agevolazione concedibile. Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste presentate, il MISE procede a ridurre in modo proporzionale il contributo, sulla base delle risorse finanziare disponibili e delle istanze ammissibili pervenute. Terminata la procedura di concessione il MISE pubblicherà l'elenco delle istanze ammesse al contributo attraverso un provvedimento cumulativo e, successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento, procederà con l'erogazione del contributo stesso sui conti correnti dei soggetti beneficiari.
L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.