Garanzia a mercato di SACE
Credito e agevolazioni
La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. “Legge di Bilancio 2024”) prevede che SACE possa concedere, fino al 31 dicembre 2029, garanzie a condizioni di mercato a copertura di finanziamenti a grandi imprese per investimenti nei settori delle infrastrutture (anche sociali), dei servizi pubblici locali, dell’industria e relativi a processi di transizione sostenibile e digitale.
In particolare, tali garanzie di SACE:
- possono essere rilasciate in favore di BEI, CDP, banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia e possono riguardare finanziamenti sotto qualsiasi forma (inclusi portafogli) concessi alle imprese;
- possono riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle grandi imprese con sede legale in Italia e alle grandi imprese con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia. Sono escluse dalla garanzia le imprese in difficoltà, come definite dalla comunicazione della Commissione 2014/C 249/01;
- possono essere rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili anche di rango subordinato;
- sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura pari al 70%, o pari al 60%, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, o pari al 50% nel caso di esposizioni di rango subordinato;
- nel caso di portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, è pari al 50%, o al 100% qualora nella tranche sia incluso non più del 50% di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranche più rischiose (“junior” o “mezzanine”) il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15% dell’importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di copertura è pari al 50%.
In allegato nota di aggiornamento di Confindustria.
All./