Gasolio autotrazione - Recupero accise I° trimestre 2019
Fisco
L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con allegata nota n. 33989 del 25 marzo 2019, comunica che è disponibile sul proprio sito (www.agenziadoganemonopoli.gov.it - Dogane - In un click - Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2019) il software aggiornato per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni per l'ammissione alla fruizione del beneficio.
I dettagli per la compilazione della dichiarazione sono reperibili nel "manuale utente" pubblicato sul sito delle Dogane insieme al software.
L'istanza deve essere presentata, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) all'Ufficio delle Dogane competente per territorio (Ufficio delle Dogane del Verbano Cusio Ossola – Via Marzabotto 17 – 28845 Domodossola), con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2019, entro il 30 aprile p.v..
In alternativa essa può anche essere trasmessa per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; in tal caso non è richiesta la presentazione della copia cartacea presso gli uffici delle Dogane.
In merito all'agevolazione l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli evidenzia quanto segue.
Ammontare del beneficio
L'entità del beneficio è pari a € 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2019, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 e del Punto 4-bis dell’allegata Tabella A.
Beneficiari
Hanno diritto al beneficio:
- le imprese che esercitano l'attività di autotrasporto merci - in conto proprio o per conto di terzi - con veicoli aventi massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale (ai sensi del D. Lgs. n. 422/97 e relative leggi regionali di attuazione);
- le imprese esercenti autoservizi di linea (autolinee) di competenza statale, regionale e locale e le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario (ai sensi del D. Lgs. n. 285/2005, del D. Lgs. n. 422/97 e del Reg. (CE) n. 1073/2009);
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone.
Fattispecie escluse dall'agevolazione – precisazione
L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, in merito all'esclusione dall'agevolazione in esame del gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, precisa quanto segue.
Sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea. Per l’individuazione delle nuove categorie escluse euro 1 ed euro 2 si rinvia alla disciplina comunitaria di settore richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, rispettivamente la direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.1.1996 nonchè la predetta direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (euro 2).
L’Agenzia sottolinea ancora che la suddetta limitazione riguarda i veicoli adibiti al trasporto merci e persone (non l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico).
Modalità di fruizione del beneficio
Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 30 aprile 2019.
Il recupero del beneficio può avvenire o sotto forma di restituzione in denaro o come credito da utilizzare in compensazione con il modello F24. Il codice tributo da indicare sul modello F24 per la compensazione del credito è il 6740.
Si fa presente che, a partire dal 1° giugno 2017, i soggetti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate per compensare tale credito, come evidenziato nella tabella n. 2 della Risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017.
L'Agenzia rammenta che le imprese potranno utilizzare in compensazione il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al IV° trimestre 2018 entro il 31 dicembre 2020.
Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro il suddetto termine, le imprese dovranno presentare apposita istanza di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2021 agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competenti.
L'Agenzia delle Dogane evidenzia, inoltre, che, a partire dai crediti riconosciuti per i consumi effettuati a decorrere dall'anno 2012, non trova applicazione il limite annuale di 250.000 euro, quale soglia massima per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "quadro RU" del modello di dichiarazione dei redditi.
L'Agenzia delle Dogane, inoltre, ricorda che gli esercenti l'attività di autotrasporto merci sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture d'acquisto. Solo gli altri operatori possono avvalersi, come prova degli acquisti, anche della scheda carburante.
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punto ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. Inoltre, nel caso in cui l'impresa venga ammessa alla fruizione dei benefici in argomento, sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si applica l'art. 75 del predetto D.P.R. 455/2000, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.
L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.