Gasolio autotrazione - Recupero accise III° trimestre 2018

Fisco

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con allegata nota n. 103738 del 25 settembre 2018, comunica che è disponibile sul proprio sito (www.agenziadoganemonopoli.gov.it - Dogane - In un click - Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2018) il software aggiornato per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni per l'ammissione alla fruizione del beneficio.

I dettagli per la compilazione della dichiarazione sono reperibili nel "manuale utente" pubblicato sul sito delle Dogane insieme al software.

L'istanza deve essere presentata, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) all'Ufficio delle Dogane competente per territorio (Ufficio delle Dogane del Verbano Cusio Ossola – Via Marzabotto 17 – 28845 Domodossola), con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2018, entro il 31 ottobre p.v..

In alternativa essa può anche essere trasmessa per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; in tal caso non è richiesta la presentazione della copia cartacea presso gli uffici delle Dogane.

In merito all'agevolazione l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli evidenzia quanto segue.

Ammontare del beneficio

L'entità del beneficio è pari a € 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2018, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 e del Punto 4-bis dell’allegata Tabella A.

Beneficiari

Il beneficio sopra descritto spetta per:

L’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

L’attività di trasporto persone svolta da:

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

L’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Fattispecie escluse dall'agevolazione – precisazione

L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, in merito all'esclusione dall'agevolazione in esame del gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, precisa quanto segue.

Sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea. Per l’individuazione delle nuove categorie escluse euro 1 ed euro 2 si rinvia alla disciplina comunitaria di settore richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, rispettivamente la direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.1.1996 nonchè la predetta direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (euro 2).

L’Agenzia sottolinea ancora che la suddetta limitazione riguarda i veicoli adibiti al trasporto merci e persone (non l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico).

Modalità di fruizione del beneficio

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 31 ottobre 2018.

Il recupero del beneficio può avvenire o sotto forma di restituzione in denaro o come credito da utilizzare in compensazione con il modello F24. Il codice tributo da indicare sul modello F24 per la compensazione del credito è il 6740.

L'Agenzia rammenta che le imprese potranno utilizzare in compensazione il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al II° trimestre 2018 entro il 31 dicembre 2019.

Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro il suddetto termine, le imprese dovranno presentare apposita istanza di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2020 agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competenti.

L'Agenzia delle Dogane evidenzia, inoltre, che, a partire dai crediti riconosciuti per i consumi effettuati a decorrere dall'anno 2012, non trova applicazione il limite annuale di 250.000 euro, quale soglia massima per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "quadro RU" del modello di dichiarazione dei redditi.

Giustificativi dei consumi

L'Agenzia delle Dogane ricorda che gli esercenti l'attività di autotrasporto merci sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture d'acquisto.

Si richiama, al riguardo, la Nota n. 64837 del 7 giugno 2018 con la quale l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito ai risvolti in materia di rimborso delle accise sul gasolio dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni del carburante. Sebbene la nuova normativa non preveda l’indicazione della targa del veicolo nella fattura elettronica, ai fini del rimborso delle accise sul gasolio è necessario che la fattura elettronica contenga anche l’indicazione della targa del veicolo.

Solo gli altri operatori (esercenti attività di trasporto persone) possono avvalersi, come prova degli acquisti, anche della scheda carburante.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punto ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. Inoltre, nel caso in cui l'impresa venga ammessa alla fruizione dei benefici in argomento, sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si applica l'art. 75 del predetto D.P.R. 455/2000, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Nota Agenzia Dogane n. 103738 del 25.9.2018.pdf

02 ottobre 2018

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