Imposta di bollo fatture elettroniche: provvedimento Agenzia delle entrate

Fisco

Informiamo le Aziende associate che, con il Provvedimento n. 34958 del 4 febbraio 2021 – allegato alla presente - l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo, nonché le modalità di consultazione e variazione dei dati da parte del contribuente.

L’art. 12-novies del decreto Crescita 2019 prevede che l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunichi al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta nonché degli interessi dovuti.

L’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre solare, mette a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, due distinti elenchi:

  • “Elenco A” non modificabile che conterrà le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo;
  • “Elenco B” suscettibile di modifiche da parte del contribuente dove saranno inserite le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, trasmesse via SdI, che non recano l’assolvimento dell’imposta, ma per le quali emerge tale obbligo.

Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che in relazione a una o più fatture contenute nell’”Elenco B” non si siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, comunicherà tale informazione all’Agenzia delle Entrate “spuntando gli estremi delle singole fatture”.

Le modifiche sono effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento o entro il 10 settembre per le e-fatture riferite a operazioni effettuate nel secondo trimestre.

Le modifiche possono essere operate “in modalità puntuale” o “massiva”. In quest’ultimo caso il servizio web dell’Agenzia consente il download del file XML dell’Elenco B e il successivo upload del file modificato. Se il contribuente non comunica alcuna variazione, entrambi gli elenchi sono ritenuti definitivi.

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre solare, o entro il 20 settembre per le fatture relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre, l’Agenzia evidenzierà, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del cedente/prestatore, l’importo dovuto.

È prevista la possibilità, per chi esegua il pagamento oltre le scadenze previste dall’art. 6 del DM 17 giugno 2014, di versare l’importo dovuto mediante il servizio web dell’Agenzia delle Entrate, corrispondendo le sanzioni e gli interessi da ravvedimento calcolati automaticamente dal sistema.

Il Provvedimento in oggetto, inoltre, stabilisce le modalità telematiche per l’invio delle comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta da parte del cedente/prestatore. l contribuente riceverà una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco Ini-Pec e potrà fornire entro 30 giorni, anche tramite un intermediario, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.

Infine, si ricorda che se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro, sarà possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre (che coincide con il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 2° trimestre) anziché entro la scadenza ordinaria del 31 maggio.

Se l’imposta di bollo dovuta nei primi 2 trimestri dell’anno non supera 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre (termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre).

Provvedimento Agenzia Entrate n. 34958.pdf

16 febbraio 2021

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