Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Aggiornata la guida dell’Agenzia delle entrate
Fisco
Informiamo le Aziende associate che l’Agenzia delle Entrate il 27 ottobre u.s. ha pubblicato l’aggiornamento della Guida all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche fornendo alcuni chiarimenti riguardanti l’individuazione degli identificativi da riportare nelle deleghe di pagamento in caso di rinvii.
L’art. 17 comma 1-bis del DL 26 ottobre 2019 n. 124 ha previsto che il pagamento dell’imposta di bollo possa essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
· per il primo trimestre, “nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento” (30 settembre), se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno risulta inferiore a 5.000 euro;
· per il primo e secondo trimestre, “nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento” (30 novembre), nell’ipotesi in cui l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare dell’anno sia complessivamente inferiore a 5.000 euro.
Nel vademecum dell’Agenzia delle Entrate si precisa che i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’ammontare dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato alle date sopra evidenziate sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta, ovvero 2521 per il primo trimestre e/o 2522 per il secondo trimestre.