Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Scadenza 23 aprile 2019
Fisco
Con la nostra informativa n. 363 del 7 gennaio u.s. avevamo segnalato alle Aziende associate che, con comunicato stampa del 28 dicembre 2018, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva reso noto che con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica sarebbero cambiate le modalità di pagamento delle imposte di bollo sulle fatture.
Successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio u.s. è stato pubblicato il Decreto del 28 dicembre 2018 – allegato alla presente - con il quale il MEF ha stabilito le modalità di assolvimento di tale imposta.
E’ stato riscritto il secondo comma dell’art. 6 del Decreto del 17 giugno 2014, il quale, ora, prevede che il pagamento dell'imposta di bollo relativo alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Quindi, entro il 23 aprile 2019 (cadendo il 20 aprile di sabato) dovrà essere versata l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019.
A tal fine, l'Agenzia delle Entrate nell’area del proprio sito riservata al singolo contribuente, renderà noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (ad oggi tale dato non è ancora disponibile).
Il pagamento dell'imposta potrà essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.
Le disposizioni in commento si applicano alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019 per le quali è obbligatorio l'assolvimento del bollo e devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del citato Decreto del 17 giugno 2014.
Con riferimento, invece, al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel corso del 2018 rimane ferma la scadenza di martedì 30 aprile 2019.
Infine, l’Agenzia delle Entrate con la FAQ n. 5 del 21 dicembre 2018 (aggiornata il 17 gennaio 2019) precisa che i soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunziare all’autorizzazione nelle modalità previste dall’articolo 15, comma 10, del medesimo DPR.