Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del t.f.r.

Versamento del saldo entro il 16 febbraio 2026

I sostituti d'imposta devono assoggettare la rivalutazione maturata in ciascun anno ad imposta sostitutiva nella misura del 17%, versando l’acconto (calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni) entro il giorno 16 dicembre dell'anno di competenza e il saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Entro il 16 febbraio 2026 andrà versato il saldo dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno 2024.

L'acconto dell'imposta in questione è stato versato entro il 16 dicembre 2025.

Entro il 16 febbraio 2025 i sostituti d'imposta dovranno provvedere a:

  • Calcolare il 17% delle rivalutazioni maturate nel 2025 (rivalutazione del fondo T.F.R. maturato e presente in azienda, o versato al Fondo Tesoreria Inps, al 31 dicembre 2024 e relativo ai dipendenti in forza al 31 dicembre 2025 più rivalutazioni maturate per i cessati in corso d'anno 2025) e dedurre quanto versato a titolo di acconto, ottenendo per differenza il saldo dovuto. Nessuna rivalutazione dovrà essere effettuata con riferimento alle quote di trattamento di fine rapporto versate nel corso del 2025 alle forme di previdenza complementare.
  • Versare tale saldo indicando nella "Sezione Erario" del Mod. F24, il codice tributo: 1713 - "Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta - Art. 11, commi 3 e 4 D.Lgs. 47/2000". Come "mese di riferimento" si dovrà indicare "0012" e come "anno di riferimento" "2025".

 
Nel caso in cui l'importo versato entro il 16 dicembre 2025 risulti superiore all'imposta sostitutiva dovuta per l'intero anno 2025 si genera un credito verso l'Erario che sarà possibile recuperare in compensazione su Mod. F24.
Nel merito, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato (FAQ del 9 ottobre 2024) che il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR può essere utilizzato dal sostituto d’imposta in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo 1627, ai fini del versamento delle ritenute. Invece, se le ritenute versate si riferiscono all’anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato il codice tributo 6781.

02 febbraio 2026

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