Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

Versamento del saldo entro il 16 febbraio 2024

I sostituti d'imposta devono assoggettare la rivalutazione maturata in ciascun anno ad imposta sostitutiva nella misura del 17%, versando l’acconto (calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni) entro il giorno 16 dicembre dell'anno di competenza e il saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Entro il 16 febbraio 2024 andrà pertanto versato il saldo dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno 2022.

L'acconto dell'imposta in questione è stato versato entro il 16 dicembre 2023.

Entro il 16 febbraio 2024 i sostituti d'imposta dovranno provvedere a:

  • Calcolare il 17 per cento delle rivalutazioni maturate nel 2023 (rivalutazione del fondo T.F.R. maturato e presente in azienda, o versato al Fondo Tesoreria Inps, al 31 dicembre 2022 e relativo ai dipendenti in forza al 31 dicembre 2023 più rivalutazioni maturate per i cessati in corso d'anno 2023) e dedurre quanto versato a titolo di acconto, ottenendo per differenza il saldo dovuto. Nessuna rivalutazione dovrà essere effettuata con riferimento alle quote di trattamento di fine rapporto versate nel corso del 2023 alle forme di previdenza complementare.
  • Versare tale saldo indicando nella "Sezione Erario" del Mod. F24, il codice tributo: 1713 - "Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta - Art. 11, commi 3 e 4 D.Lgs. 47/2000". Come "mese di riferimento" si dovrà indicare "0012" e come "anno di riferimento" "2023".

 
Nel caso in cui l'importo versato entro il 16 dicembre 2022 risulti superiore all'imposta sostitutiva dovuta per l'intero anno 2023, si genera un credito verso l'Erario che sarà possibile recuperare in compensazione su Mod. F24 con codice tributo 1627. Qualora il credito non venga recuperato entro il termine di presentazione del modello 770, lo stesso andrà evidenziato nel prospetto SX e poi recuperato (sempre attraverso il modello F24) utilizzando il codice tributo 6781.

05 febbraio 2024

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