Irpef - Conguaglio fiscale 2022
Fisco
Il conguaglio fiscale di fine anno ha lo scopo di rendere definitive, limitatamente ai redditi erogati nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, le ritenute d’acconto effettuate nei vari periodi di paga dal sostituto d’imposta.
Tale adempimento interesserà tutti i dipendenti in forza al 31 dicembre 2022; andranno inclusi nelle operazioni di conguaglio anche gli emolumenti, in denaro o in natura, corrisposti entro il 12 gennaio 2023.
Le ritenute operate nel mese di gennaio 2023 sulle somme corrisposte entro la predetta data dovranno essere versate entro il 16 febbraio 2023.
Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate anche non per tutti i sostituiti contemporaneamente, ma scaglionate nei mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023.
Ne consegue che il versamento delle ritenute IRPEF dovranno essere eseguite, rispettivamente, entro il 16 febbraio 2023 quando i conteggi di conguaglio vengano operati sulla paga di gennaio 2023 o entro il 16 marzo 2023, quando i conteggi di conguaglio vengano operati sulla paga di febbraio 2023.
Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere entro il 12 gennaio 2023 al datore di lavoro di tener conto di eventuali altri redditi di lavoro dipendente o assimilati a questi ultimi, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti nel corso dell’anno purché risultanti da apposite certificazioni rilasciate dai precedenti datori di lavoro al lavoratore dipendente.
Oltre alle novità introdotte dalla Manovra di Bilancio 2022 si ricorda che il DL 18 novembre 2022, n. 176 (cd. DL Aiuti-quater) ha innalzato, per il periodo di imposta 2022, da 600 a 3.000 euro il limite annuo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR.
L’incremento del limite di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente per i benefit erogati ai sensi dell’art. 51, comma 3 del TUIR è applicabile in via automatica anche ai fringe benefit di cui al successivo comma 4 (auto aziendali assegnate in uso promiscuo, prestiti al personale, immobili concessi ai dipendenti). Ciò comporterà la necessità per i sostituti di rivedere il trattamento fiscale di tali fringe benefit in sede di conguaglio a fine anno per accertare se gli stessi, per effetto del nuovo limite, siano ancora assoggettabili a tassazione ed eventualmente restituire le ritenute già applicate.
Infine, per quanto concerne le operazioni di conguaglio, si precisa che i redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. amministratori) nonché di collaborazione a progetto soggiacciono al trattamento fiscale analogo a quello dei redditi di lavoro dipendente.