IVA – Importazione beni per contenimento COVID-19

Fisco

Informiamo le Aziende associate che con l’allegata circolare n. 12/D del 30 maggio u.s. l'Agenzia delle Dogane ha fornito, tra l’altro, alcune indicazioni in merito all’esatta individuazione dei beni rispetto ai quali vige il regime di esenzione con diritto alla detrazione sulla cessione ed importazione di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid-19 come previsto dall’art. 124 del “decreto Rilancio”.

Al fine di agevolare gli operatori nell’attività di identificazione dei prodotti rientranti nell’1-ter della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72 l’Agenzia delle Dogane ha predisposto una tabella contenente i codici Taric con i quali sono classificate le merci in commento ai fini doganali.

Nell’elenco sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine chirurgiche e le mascherine Ffp2 e Ffp3 e non le mascherine “generiche”.

Queste ultime non costituiscono né un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale quindi, considerata la finalità della norma, l’agevolazione può essere riconosciuta “esclusivamente ai beni espressamente nominati” nell’elencazione contenuta nell’art. 124 del DL 34/2020, che va intesa “come tassativa e non meramente esemplificativa”.

Infine, la nuova norma decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, ossia, dal 19 maggio 2020. Pertanto, a partire dal 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative ai beni elencati nel n. 1-ter) della tabella sopra citata sono esenti dall’IVAA decorrere dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni si applicherà, invece, l’aliquota IVA nella misura del 5%.

Alleghiamo altresì una nota di commento di Confindustria sulle interpretazioni fornite, e le proposte emendative portate avanti dal sistema associativo.

Circolare 12D 30.5.2020.pdf

Aliquota IVA agevolata - Circolare ADM n. 12 del 2020 e proposte emendative.pdf

04 giugno 2020

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