Legge di Bilancio 2019 - primi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate
Fisco
Informiamo le Aziende associate che l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità recate dalle disposizioni di carattere fiscale contenute nell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) con l’allegata circolare n. 8 del 10 aprile 2019.
Di seguito riportiamo una breve sintesi dei principali chiarimenti forniti.
Iper ammortamento:
Gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento, sono agevolabili nella misura del 150%, non rientrano pertanto nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione applicabili ai sensi della nuova normativa (170% fino a 2,5 milioni di euro, 100% tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro, 50% tra 10 milioni di euro e 20 milioni di euro e 0% oltre 20 milioni di euro).
Credito ricerca e sviluppo:
Relativamente alla quinta tipologia di spesa introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 e relativa ai costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, stante il principio di omogeneità dei dati da porre a raffronto, la circolare chiarisce che il parametro storico dovrà essere ricalcolato aggiungendo gli stessi costi sostenuti anche per il triennio 2012-2013-2014. Tuttavia, la norma consente di rinunciare a tale inclusione di questa tipologia di costi sia per l'anno in corso, sia per il triennio di raffronto, nell'ipotesi in cui l'inclusione determini uno svantaggio, ovvero una riduzione dell'eccedenza agevolabile.
Il nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante, a seguito della differenziazione di aliquote applicabili sulle diverse tipologie di spese, opera direttamente sull'eccedenza agevolabile, individuando la quota di essa su cui applicare l'aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l'aliquota del 25%, in base alla diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.
Le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2019 estendono l'obbligo di certificazione della documentazione contabile delle spese rilevanti per il calcolo del beneficio in precedenza previsto solo per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, a tutti i soggetti beneficiari e quindi anche alle imprese di grandi dimensioni. All'avvenuta certificazione della documentazione contabile, inoltre, viene subordinata anche la fruizione del credito d'imposta. Tale previsione è applicabile già a partire dal credito d'imposta maturato in relazione al periodo d'imposta 2018. La circolare, inoltre, precisa che la procedura con cui deve essere svolta l'attività di certificazione, che non contiene alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa, non può essere svolta con criteri di selezione a campione dei documenti o dei contratti da verificare.
L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che dalla relazione tecnica, obbligatoria a partire dall'esercizio 2018, devono risultare, a titolo esemplificativo, la descrizione del progetto, l’individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell’arte del settore, gli elementi rilevanti per la valutazione della “novità” dei nuovi prodotti o dei nuovi processi o, nel caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti ad essi apportati ai fini della distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell’impresa, quali, ad esempio, la progettazione industriale o la produzione personalizzata di beni o servizi su commessa, escluse in via di massima dalle attività ammissibili; a meno che per la loro realizzazione non si rendano necessarie attività di ricerca e sviluppo, nel qual caso, comunque, sarebbero pur sempre le sole attività ammissibili ai fini della disciplina agevolativa.
L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.