Legge di Bilancio 2025: le novità su Transizione 4.0 e 5.0
Bandi e agevolazioni
L’approvazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207) ha portato cambiamenti significativi per quanto riguarda i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0.
Per quanto concerne il Credito d’imposta Transizione 4.0 la più importante novità è l’eliminazione dell’incentivo sui beni immateriali: il credito d’imposta per l’acquisto di software, che era previsto al 10% per il 2025, viene completamente rimosso. Restano validi gli ordini effettuati e confermati con il 20% di acconto entro il 31/12/2024 con consegna entro il 30/6/2025. La seconda novità è l’introduzione di un tetto di spesa per la parte residua della misura relativa ai beni strumentali materiali: il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali sarà quindi teoricamente disponibile fino al 31 dicembre 2025, con consegna entro il 30 giugno 2026, ma con un limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro che difficilmente consentiranno di coprire il fabbisogno della misura per l’intero anno.
La legge di bilancio 2025 introduce poi importanti modifiche al piano Transizione 5.0:
- viene ampliata la possibilità di cumulare il piano con altri incentivi: viene consentito il cumulo con il credito d’imposta ZES) e poi rimosso il vincolo generale della cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali;
- sono stati rimodulati gli scaglioni di investimento: i primi due, quello fino a 2,5 milioni e quello da 2,5 a 10 milioni, vengono unificati in un unico scaglione che copre gli investimenti fino a 10 milioni. In questo modo le aliquote del 35%, 40% e 45%, previste in precedenza solo per investimenti fino a 2,5 milioni, si applicano ora a un intervallo più ampio; rimangono inalterate le aliquote dello scaglione per gli investimenti da 10 fino a 50 milioni di €;
- per quanto concerne le maggiorazioni dell’acquisto degli impianti fotovoltaici, viene incentivato con una maggiorazione del 30% anche l’acquisto dei pannelli di tipo a). Salgono al 40% e al 50% le maggiorazioni già previste per i pannelli di tipo b) e c);
- viene introdotta anche una semplificazione per la sostituzione di macchinari obsoleti, cioè quelli che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento. In caso di sostituzione di un macchinario con queste caratteristiche si consente di evitare il calcolo del risparmio energetico conseguito, a patto di accontentarsi della prima fascia di efficientamento energetico che dà diritto a un’aliquota del 35% fino a 10 milioni.
Tutte queste novità si applicano anche alle pratiche già avviate.