L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il Documento Interpretativo n. 7 relativo alla Rivalutazione dei beni d'impresa
Fisco
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo n. 7 dal titolo "Legge 13 ottobre 2020, n. 126, Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”.
Il documento interpretativo analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme della legge di rivalutazione 2020 (art. 110 commi 1-7 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104, cd "Decreto Agosto", convertito con modificazione dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126).
La disciplina della rivalutazione è facoltativa e opera in deroga alle disposizioni dell’art. 2426 c.c. (criteri di valutazione) e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia di bilancio.
La normativa stabilisce che possono essere oggetto di rivalutazione:
- i beni di impresa e le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento comprese quelle a controllo congiunto;
- i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico.
Sono invece esclusi dalla rivalutazione:
- gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
- i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing.
Nel documento è stato precisato che possono essere rivalutati i beni immateriali i cui costi sono stati contabilizzati a conto economico, anche se avevano i requisiti per essere iscritti tra i beni immateriali. L’OIC non ha ritenuto infatti corretto generare una disparità di trattamento tra le società che, ad esempio, hanno deciso di iscrivere a conto economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso invece di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali.
A seguito della consultazione è stato altresì precisato che possono essere rivalutate anche le joint venture e che, nel caso di immobilizzazioni che comprendono beni separabili (ad esempio un fabbricato e il terreno sottostante), occorre individuare distinti valori di rivalutazione.
La società che si avvale della rivalutazione rileva il maggior valore dei beni rivalutati nell’attivo dello stato patrimoniale a fronte dell’iscrizione, in contropartita, del corrispondente saldo in una voce di patrimonio netto. Il saldo attivo da rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi anno 2020, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
Alleghiamo alla presente il testo del Documento Interpretativo n. 7 "Legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”.
Documento interpretativo n. 7 - rivalutazione beni d'impresa.pdf