Misure a favore degli aumenti di capitale

Fisco

Lo scorso 16 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 76/2020, cd. Semplificazioni, rispetto al quale in data odierna è stato avviato l’iter di conversione.

L’articolo 44 del DL Semplificazioni prevede tre misure, due di carattere temporaneo e una di carattere strutturale, volte a incentivare le operazioni di aumento di capitale.

In particolare, quanto alle misure di carattere temporaneo:

·         si prevede che fino al 30 aprile 2021 e a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applichi il quorum rafforzato di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea straordinaria in caso di deliberazioni (assunte in prima, seconda e successive convocazioni) finalizzate, direttamente o indirettamente, a un’operazione di aumento di capitale, ossia:

a.    deliberazioni concernenti gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti (ex artt. 2440 e 2441 c.c.);

b.    introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione (art. 2441, co. 4, c.c. come modificato dal DL, v. infra);

c.    attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale (art. 2443 c.c.).

Tali decisioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate;

·         si introducono, sempre fino al 30 aprile 2021, delle deroghe alla procedura ordinaria di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione (di cui all’art. 2441, co. 4, c.c.). In particolare, oltre all’estensione dell’ambito soggettivo dalle sole società quotate anche a quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è previsto: i) l’innalzamento del limite quantitativo degli aumenti deliberabili dal 10 al 20%; ii) la possibilità di procedere anche in assenza di espressa clausola statutaria; iii) la riduzione dei termini di convocazione dell’assemblea alla metà.

Quanto alla misura di carattere strutturale, si modifica la disciplina del diritto di opzione (art. 2441, co. 2, 3 e 4, c.c.) in modo da: a) ridurre da 15 a 14 giorni il termine minimo per il suo esercizio (allineandolo con quello previsto dalla disciplina europea); b) introdurre la facoltà di prevedere, per le società quotate, che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all’esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte (c.d. oversubscription); c) estendere l’ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente (o del numero di azioni preesistenti), anche alle società negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, prevedendo altresì l’obbligo di indicare le ragioni dell’esclusione o della limitazione in apposita relazione degli amministratori, da depositare presso la sede sociale e pubblicare sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

23 luglio 2020

Condividi