Modifiche al regime dell'utilizzo del contante a partire dal 1°luglio 2020

Finanza

Segnaliamo alle Aziende associate che l'art. 18 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (cd Decreto Fiscale 2020) ha modificato il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per rideterminare nuovamente le soglie relative all'utilizzo di denaro contante e titoli al portatore. 

In particolare, integrando nell’articolo 49 del DLGS n. 231/2007 il nuovo comma 3-bis, si dispone che il divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore e la soglia di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, vengano ridotte a decorrere dal 1° luglio 2020 dagli attuali 3.000 a 2.000 euro e, successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022 a 1.000 euro.

Inoltre, modificando l’articolo 63 del DLGS 231/2007 a fini di coordinamento, viene rivista l’entità della sanzione minima edittale comminabile in caso di violazione dei predetti limiti e soglie di utilizzo, portandola dagli attuali 3.000 a 2.000 euro in relazione alle violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e da 2.000 a 1.000 euro per le analoghe violazioni commesse e contestate a partire dal 1° gennaio 2022.  

Non cambiano, però, le regole di utilizzo di tale soglia.    

È previsto un divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro (2.000 euro dal 1° luglio).

Il trasferimento superiore al limite, quale ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) ha chiarito che è sempre possibile effettuare un prelievo o versamento bancario di importo superiore alla soglia perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente: tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

22 giugno 2020

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