Novità fiscali derivanti dall'iter di conversione del D.L. “Milleproroghe”
Fisco
Informiamo le Aziende associate che nella seduta di ieri, giovedì 24 febbraio 2022, il Senato ha approvato, con voto di fiducia, in via definitiva il DDL di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (c.d. Decreto Milleproroghe), in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito segnaliamo le principali novità fiscali apportante durante l'iter di conversione, per un ulteriore approfondimento si rimanda alla lettura della nota di Confindustria in allegato.
Sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche (artt. 1, c. 28-ter; 3-septies)
Sono state approvate due modifiche riguardanti la decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche, introdotti dalla Legge n. 124/2017 che prevedono:
- per l’inosservanza degli obblighi informativi per l’anno 2021, la proroga al 31 luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio attualmente previsto) dell’applicabilità delle sanzioni previste dalla legge n. 124/2017;
- per l’inosservanza degli obblighi informativi per l’anno 2022, la decorrenza delle sanzioni previste dalla legge n. 124/2017 a partire dal 1° gennaio 2023.
Cartelle esattoriali - Nuova rateizzazione per i decaduti (articolo 2-ter)
I contribuenti incorsi nella decadenza dal beneficio della rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo potranno essere riammessi a un nuovo piano di dilazione, senza necessità di saldare preventivamente le rate scadute, come, invece, ordinariamente richiesto. L’opportunità è concessa, dietro presentazione di apposita richiesta tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, esclusivamente ai debitori decaduti prima dell’8 marzo 2020, cioè prima che la legislazione emergenziale decretasse la sospensione delle attività di riscossione. Le somme eventualmente già versate in relazione a tali debiti restano definitivamente acquisite.
Sterilizzazione perdite (articolo 3, comma 1-ter)
Estesa alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disapplicazione di alcuni obblighi dettati dal Codice civile, già prevista dall'art. 6 del DL 23/2020 (cd. Decreto Liquidità), per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. In sintesi:
- non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale;
- il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto successivo;
- se la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea va convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale;
- le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 vanno distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Sanatoria per i modelli Cu 2015-2017 (articolo 3, comma 5-bis)
Sono state eliminate le sanzioni per i sostituti d’imposta che hanno trasmesso in ritardo o in maniera errata le certificazioni uniche relative alle somme e ai valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017 a condizione che abbiano provveduto all’invio della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario, che è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti. Al verificarsi di tali circostanze, pertanto, non sarà applicata la sanzione di 100 euro prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50 mila per sostituto d’imposta (articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr n. 322/1998).
Tariffe Tari entro aprile (articolo 3, comma 5-quinquies)
A partire dal 2022, i Comuni potranno approvare i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno. Ciò, in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente (articolo 1, comma 683, legge n. 147/2013 – Stabilità 2014), secondo cui l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti da parte del Consiglio comunale deve avvenire entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, ossia entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In ogni caso, nel 2022, in virtù di quanto stabilito dal successivo comma 5-sexiedecies, ci sarà tempo fino al 31 maggio.
Sospensione degli ammortamenti 2021 delle immobilizzazioni materiali e immateriali (articolo 3, comma 5-quinquiesdecies)
Estesa alla generalità dei soggetti che esercitano attività di impresa e non adottano principi contabili internazionali la facoltà di non effettuare una percentuale, fino al 100%, dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anche nell’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (quindi, per i contribuenti “solari”, in relazione ai bilanci 2021). Ciò, a prescindere dal comportamento adottato nel 2020. A tal fine, viene apportata una modifica a quanto disposto dall’ultima legge di bilancio che, considerato il perdurare dell’emergenza economica conseguente alla pandemia, aveva esteso la misura agevolativa, dettata inizialmente dal Decreto Agosto per il solo esercizio in corso al 15 agosto 2020, anche a quello successivo, riservandola, però, a coloro che nel 2020 non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni.
Nuova modifica al tetto dei contanti (articolo 3, comma 6-septies)
Differito al 1° gennaio 2023 il passaggio a 999,99 euro della soglia limite per il trasferimento di contante tra soggetti diversi. Fino ad allora, quindi per tutto il 2022, il divieto scatta a quota 2mila euro.
Note di variazione nelle procedure concorsuali (articolo 3-bis)
Anticipata di un giorno la decorrenza della disposizione contenuta nell'art. 18 del DL 73/2021 (cd. Decreto Sostegni-bis) secondo la quale, con riferimento alle procedure concorsuali, il cedente del bene o il prestatore del servizio può detrarre l’Iva da mancato pagamento già dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura, senza doverne attendere l’infruttuoso esperimento. È ora specificato che la novità si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso (data di entrata in vigore del decreto che ha introdotto la norma), non a quelle avviate dal giorno successivo.
Proroga termini di consegna dei beni strumentali prenotati nel 2021 (articolo 3-quater)
Per perfezionare gli investimenti “prenotati” (cioè con ordine accettato dal venditore e pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione) entro il 31 dicembre 2021, ci saranno sei mesi in più. Ai fini dell'applicazione del credito d'imposta beni strumentali, quindi, la consegna dei beni potrà concludersi entro il 31 dicembre 2022 (non più entro il 30 giugno 2022), beneficiando ugualmente delle aliquote del credito d'imposta in vigore per il 2021, più vantaggiose di quelle stabilite per il 2022. Interessati dalla novità sono sia gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari (articolo 1, comma 1054, legge 178/2020) sia i beni materiali inclusi nell’allegato A della Legge di bilancio 2017, cioè quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (articolo 1, comma 1056, legge 178/2020).
Detraibili le spese 2021 per visti e asseverazioni (articolo 3-sexies)
Per superare i dubbi sorti a causa dell’accavallarsi delle norme in materia, arriva la precisazione che le spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative a tutti gli interventi edilizi agevolabili sono detraibili, anche quelle sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, cioè dalla data di entrata in vigore del Decreto Antifrodi, che ha esteso a tutti i bonus, esclusi quelli riferiti ad opere di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10mila euro (a meno che non si tratti del “bonus facciate”), l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese.
Altri cinque mesi per regolarizzare i versamenti Irap (articolo 20-bis)
Differito ancora una volta, dal 31 gennaio al 30 giugno 2022, il termine entro il quale sarà possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli omessi pagamenti Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020) causati dall’errata applicazione delle previsioni di esonero introdotte dall'art. 24 del DL 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), in relazione alla determinazione delle condizioni e dei limiti dettati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato ai tempi del Covid (articolo 42-bis, comma 5, Dl n. 104/2020).