Nuovo Patent Box: pubblicata la circolare che chiarisce le modalità operative

Fisco

Informiamo le Aziende associate che l'Agenzia delle entrate, in data 24 febbraio 2023, ha pubblicato il Provvedimento n. 52642 con il quale ha modificato il Provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022, al fine di renderlo maggiormente aderente al dettato normativo e la Circolare n 5/E con la quale vengono forniti chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Come noto, l’art. 6 del DL 146/2021, come modificato dall’art. 1 comma 10 della L. 234/2021, ha previsto la sostituzione del “vecchio” Patent box con una nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali (c.d. super deduzione).

L’attuale regime consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa. L’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore e il contribuente beneficia direttamente e autonomamente dell'agevolazione che viene indicata in dichiarazione dei redditi.

La circolare 5/2023, dopo aver illustrato le finalità della norma e le caratteristiche del nuovo regime, fornisce chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:

·         impianto generale dell’istituto;

·         requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all’ambito sia soggettivo sia oggettivo;

·         condizioni per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell’Amministrazione finanziaria;

·         soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all’eventuale “transito” dal precedente al nuovo regime Patent box.

Il documento di prassi, in particolare, precisa che il nuovo Patent box può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del Dl n.146/2021. A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl) non sono, pertanto, più esercitabili le opzioni relative al precedente regime. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (periodo d’imposta “a cavallo”) potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021. Ad esempio, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l’opzione a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

Relativamente al periodo transitorio, la circolare fornisce alcune indicazioni. I contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’ufficio presso il quale la procedura è pendente. La rinuncia va inviata anche se il contribuente ha presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto. La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente. I contribuenti possono anche permanere nel precedente regime di patent box, a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021. In questo caso, chi intende stipulare un accordo preventivo con l’amministrazione finanziaria può concludere una procedura già avviata sotto il precedente regime.

Rispetto alla versione proposta a gennaio, il documento di prassi risolve due criticità.

La prima riguarda la condizione richiesta dall’articolo 6, secondo il quale i beni agevolabili devono essere “utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa”. A tal riguardo, l’Agenzia ha scelto di non considerare “utilizzato” un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non viene impiegato nei processi aziendali (ad esempio per ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato).

La seconda, invece, attiene al coordinamento tra la disciplina del nuovo regime Patent box e quella del credito d’imposta ricerca e sviluppo.

Il comma 203 della Legge n. 160/2019 prevede che “per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto […] in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”Secondo l’Agenzia, l’agevolazione Patent box deve essere qualificata come sovvenzione che insiste sulle stesse spese di ricerca e sviluppo ammissibili alla disciplina del relativo credito d’imposta: ne consegue che la base di calcolo di tale ultima agevolazione deve essere decurtata dell’imposta sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box.

L’applicazione di tale interpretazione ai periodi d’imposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del credito d’imposta disciplinato dalla richiamata Legge n. 160/2019, eventualmente già fruito. Tale restituzione deve avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito d’imposta il contribuente si è conformato alle disposizioni contenute nella specifica disciplina al momento applicabili.

28 febbraio 2023

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