Nuovo Patent Box: pubblicate le disposizioni attuative
Fisco
Informiamo le Aziende associate che, con l’allegato provvedimento del 15 febbraio 2022, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha definito gli aspetti operativi del nuovo patent box introdotto dall'art. 6 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (cd. Legge di Bilancio 2022).
In particolare, il provvedimento ha individuato, oltre alle attività e alle spese agevolabili, la documentazione idonea a evitare le sanzioni in caso di recupero dell’agevolazione e le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al rinnovato regime fiscale agevolato.
Per quanto riguarda l'ambito soggettivo della misura, l'Agenzia chiarisce che possono beneficiare del nuovo regime patent box i soggetti titolari di reddito d'impresa "investitori", ovvero coloro che sono titolari del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili, che realizzano gli investimenti in attività rilevanti nell’ambito dell'attività d’impresa, sostenendone i relativi costi, assumendone i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati.
Relativamente all'ambito oggettivo, il provvedimento chiarisce che tra i brevetti sono inclusi anche quelli per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori.
Per quanto riguarda le attività le cui spese danno diritto alla maxi-deduzione del 110% ai fini IRES e IRAP, l’Agenzia rimanda, a quelle classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, individuate dal Decreto MISE del 26 maggio 2020 (articoli 2, 3 e 4), alle attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali e a quelle svolte dall’investitore mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
Tra le spese agevolabili, trattate nel punto 4 del provvedimento, contano anche quelle sostenute per il personale dipendente o titolare di rapporto di lavoro autonomo, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti. Ci sono, poi, le quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività, le spese per servizi di consulenza, quelle per materiali e forniture e per il mantenimento dei diritti sui beni immateriali agevolati e per la prevenzione della contraffazione. Non partecipano, invece, gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti.
Quanto alle attività svolte in vista dell’ottenimento, per il bene, di una privativa industriale, la maggiorazione del 110% può essere applicata, purché le relative spese non siano state sostenute dall’investitore oltre l’ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa. Se però le spese degli otto anni precedenti al 2021 hanno già concorso alla formazione del numeratore del rapporto del vecchio patent box (articolo 1, comma 42, legge n. 190/2014), sono escluse dalla super deduzione.
Il provvedimento, inoltre, indica la documentazione idonea ai fini della disapplicazione delle sanzioni nel caso in cui venga recuperata in tutto o in parte la maggiorazione dedotta. In tal caso, è necessario predisporre un documento articolato in due sezioni, la prima diretta a descrivere nel dettaglio il soggetto che fruisce dell’agevolazione, la seconda, invece, tesa a circostanziare la base di calcolo dell’agevolazione e quindi le spese rilevanti. Un adempimento che le micro imprese, le piccole e le medie imprese, possono assolvere in forma semplificata, fornendo tuttavia informazioni equipollenti.
In merito all'esercizio dell'opzione, l'Agenzia precisa che i soggetti che intendono optare per il nuovo patent box devono comunicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce; l’opzione ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile. Chi, invece, vuole transitare dal vecchio regime a quello nuovo può farlo, secondo quanto previsto dalla norma, inviando apposita istanza, via pec o raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al precedente regime patent box.
L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.