Nuovo regolamento AGCM in materia di rating di legalità
Rating di legalità
Con riferimento al Rating di Legalità, si informa che con delibera del 27 gennaio 2026 (G.U. 10 febbraio 2026, n. 33) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha adottato ilnuovo regolamento attuativo in materia di rating di legalità, che entrerà in vigore il prossimo 16 marzo. Si sottolinea che il Rating di Legalità, assegnato alle imprese che ne facciano richiesta dall’AGCM, è uno strumento di natura premiale per promuovere il rispetto della legge e l'adozione di principi etici nei comportamenti aziendali; il possesso del rating, oltre benefici in termini reputazionali, rileva in sede di concessione di finanziamenti pubblici e di accesso al credito bancario.
L'intervento di modifica voluto dall’Autorità si basa sulla necessità di rivedere la disciplina per l'assegnazione alla luce della prassi applicativa e dell'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali e di realizzarne la sistematizzazione e l'aggiornamento.
Di seguito una sintesi dei principali contenuti del nuovo regolamento:
- confermate le condizioni cumulative che l'impresa deve soddisfare per ottenere il rating (art. 2): avere sede operativa nel territorio nazionale; aver realizzato un fatturato minimo di due milioni di euro; risultare iscritta da almeno due anni nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
- distinzione netta tra i requisiti obbligatori per l'attribuzione e il mantenimento del rating, ai quali corrisponde il riconoscimento di un punteggio base espresso con il segno '*', e quelli premiali che consentono di incrementare il punteggio fino al livello massimo di '***'. I primi consistono nell'assenza di motivi ostativi:
- di carattere penale, prefettizio o giudiziario (art. 5), quali sentenze di condanna o misure di prevenzione o cautelari in relazione a specifici reati/illeciti amministrativi ex d.lgs. n. 231/2001, adottate nei confronti dell'impresa o di determinate figure apicali (tra cui amministratori, direttore generale, direttore tecnico, soci-persone fisiche titolari di partecipazione di controllo o maggioranza). Si segnala che per alcuni tipi di reato commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (tra cui truffa in danno dello Stato, corruzione, concussione) la nuova formulazione prevede come causa ostativa al rilascio del rating non solo la condanna o l'applicazione di misure cautelari, ma anche il solo esercizio dell'azione penale. Va inoltre sottolineato che l'elenco dei provvedimenti rilevanti a fini ostativi è stato integrato con le misure prefettizie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dalla disciplina per la prevenzione della corruzione, nonché con le misure giudiziarie previste dalle norme sul contrasto del lavoro nero nel settore agricolo e dal cd Codice antimafia (controllo giudiziario, amministrazione giudiziaria, prevenzione collaborativa);
- di natura concorrenziale e consumeristica (art. 6), ossia provvedimenti di accertamento, con applicazione di sanzione pecuniaria, di illeciti antitrust e di pratiche commerciali scorrette. Si osserva che, con riferimento alle pratiche commerciali scorrette, rilevano tutte le fattispecie di violazione e non solo, come in base al precedente regolamento, quelle relative ai rischi per la salute e la sicurezza di consumatori e minori. All'insieme dei provvedimenti rilevanti si aggiungono anche quelli con cui l'AGCM abbia accertato e sanzionato un abuso di dipendenza economica;
- di natura tributaria, retributiva, contributiva o assicurativa o relativi a finanziamenti pubblici (art. 7). Tra le ipotesi escluse dal novero delle violazioni rilevanti figurano quelle in cui l'ammontare dei debiti non supera lo 0,5% del fatturato, fino ad un massimo complessivo di 50 mila euro;
- in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro (art. 8), ad eccezione dei casi di accertamento di importo non superiore a 1.200 euro (3.600 euro nell'ipotesi di più accertamenti);
- relativi a provvedimenti interdittivi dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici (art. 9). I requisiti premiali (art. 10) si riferiscono alle scelte dell’impresa per dotarsi di presidi più efficaci per la prevenzione di possibili illeciti (es. confermata l'adesione volontaria ai protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno o dalle Prefetture con Associazioni imprenditoriali come il Protocollo di Confindustria; adozione di un modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, forme di Corporate Social Responsibility ecc.).
- invariata la procedura per il rilascio del rating, che inizia con la domanda da parte dell'impresa e si conclude entro 60 giorni, salva la possibilità di proroga per esigenze istruttorie con l'AGCM che può chiedere integrazioni istruttorie all'impresa, alle pubbliche amministrazioni e all'ANAC per le verifiche di competenza (artt. 11-17). Il regolamento amplia la portata delle dichiarazioni e attestazioni che il legale rappresentante dell'impresa è tenuto a rendere all'atto della presentazione della domanda e inasprisce le conseguenze della violazione degli obblighi informativi relativi ai requisiti obbligatori, con il divieto di presentazione di una nuova domanda di rating prima di diciotto mesi dalla cessazione della rilevanza del motivo ostativo ( art. 21).
- prevista una disciplina transitoria (art.25) che richiede determinati adempimenti. In particolare le domande di rating pendenti si intendono ritirate a meno che non vengano ripresentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento; le imprese in possesso del rating sono tenute a comunicare, entro 60 giorni, eventuali cause ostative introdotte dalla nuova disciplina, in tale ipotesi il rating sarà valido fino al 16 novembre 2026 o fino alla normale scadenza, se in data precedente. L’Autorità pubblicherà un comunicato esplicativo relativo agli adempimenti contenuti nelle disposizioni transitorie e finali.