PNRR - Fondo di Garanzia PMI: avvio dell'operatività della Sezione Speciale Turismo
PNRR
Informiamo le Aziende associate che, a partire da oggi 10 ottobre 2022, è operativa la “Sezione Speciale Turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI, istituita ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 152/2021 (cd. “DL Recovery”).
Si ricorda che la Sezione è stata costituita in attuazione della linea progettuale “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale Turismo del Fondo di Garanzia per le PMI, Misura M1C3, investimento 4.2.4) del PNRR ed è finalizzata alla concessione di garanzie sui finanziamenti concessi alle imprese beneficiarie, che svolgono una delle attività comprese nell’elenco di codici Ateco pubblicato nell’Accordo per l’adozione della politica di investimento e che:
· intendono avviare un’attività turistica per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale che siano conformi al principio del “do not significant harm” così come definito negli orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C58/01) e negli orientamenti tecnici sulla verifica di sostenibilità per il Fondo InvestEu (2021/C280/01);
· assicurano la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.
Alle garanzie, rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti, sono applicate alcune deroghe rispetto alla disciplina ordinaria del Fondo.
In particolare, le garanzie sono concesse:
· a titolo gratuito;
· per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro;
· a imprese con un numero di dipendenti fino a 499;
· con percentuali di copertura massime pari al 70% (80% per la riassicurazione), con possibilità di integrazione da parte di Regioni ed enti locali fino all’80% (90% per la riassicurazione);
· su operazioni di rinegoziazione o consolidamento sulla stessa banca (o sullo stesso gruppo bancario) non già garantite dal Fondo, a condizione che:
1. sia erogato un credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento;
2. il rilascio della garanzia è idoneo a determinare un minor costo o una maggiore durata del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento;
· senza applicazione del modello di valutazione del Fondo;
· a imprese che hanno nei confronti del soggetto finanziatore esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute/sconfinanti;
· senza applicazione della commissione dovuta per mancato perfezionamento dell’operazione;
· con la possibilità, per le operazioni di investimento immobiliare, di cumulare con altre garanzie acquisite sui finanziamenti;
· sulle operazioni già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia.
Maggiori dettagli sono pubblicati nella Circolare n. 7/2022 del Fondo di garanzia per le PMI allegata. Inoltre, sul sito del Fondo di Garanzia è stata pubblicata una specifica pagina relativa alla Sezione speciale, disponibile al seguente link dove è possibile trovare ulteriori informazioni.
L'Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.