Pubblicato Decreto “Omnibus” – Novità in materia fiscale

Fisco

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 104 (c.d. DL Omnibus) – allegato alla presente - che contiene novità fiscali, che di seguito analizziamo.

In particolare, l'art. 5 del decreto prevede il riconoscimento di un nuovo credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. L’incentivo spetta anche qualora le attività di ricerca e sviluppo siano svolte mediante contratti stipulati con imprese residenti o localizzate:

·         in altri Stati membri dell’Unione europea;

·         negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo;

·         in Stati compresi nell’elenco di cui al DM 4 settembre 1996.

Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’art. 25 par. 3 del Regolamento Ue 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dall’11 agosto 2023 e fino al 31 dicembre 2027.

Relativamente alle modalità di utilizzo, è previsto che il nuovo credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi e che non sia soggetto ai limiti di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000.

L’utilizzo in compensazione è in ogni caso subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria.
Per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.

Il decreto stabilisce, inoltre, che, per la fruizione dell’incentivo, i soggetti beneficiari sono tenuti a richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 23 commi 2-5 del DL 73/2022. L’ottenimento di tale certificazione consentirà alle imprese di beneficiare del credito d’imposta in condizioni di certezza operativa, considerato che la stessa esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Si rileva che ad oggi, tuttavia, il decreto attuativo delle disposizioni di cui all’art. 23 commi 2-5 del DL 73/2022 non risulta essere ancora stato emanato.

Con un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno poi definiti i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.

Per espressa previsione normativa, il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nella microelettronica è alternativo al credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 comma 200 della L. 160/2019, con la conseguenza che le medesime voci di spesa non potranno fruire di entrambe le agevolazioni.

L'art. 8 del decreto ha, invece, esteso da 5 a 10 anni il periodo di sorveglianza per il recupero in caso di delocalizzazione per le grandi imprese che hanno beneficiato di aiuti di Stato sugli investimenti. Tale disposizione interviene sull’art. 5 del DL 87/2018, che ha previsto alcune disposizioni volte a contrastare la delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato. In base a tale norma, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso, o una sua parte, venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea (a eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata. Il periodo di sorveglianza è ora quindi di 10 anni per le grandi imprese e di 5 anni per le altre imprese.

Infine, l'art. 26 ha istituito un'imposta straordinaria a carico delle banche del 40% calcolata sull'incremento dei margini di interesse.

In particolare, l'imposta straordinaria è determinata applicando l'aliquota del 40% sul maggior valore tra:

·         l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

·         l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. 

L’ammontare del nuovo tributo non potrà, in qualsiasi caso, essere superiore allo 0,1% del totale dell’attivo realizzato nell’esercizio precedente a quello in corso il 1° gennaio del 2023 e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

DL 10 agosto 2023 n.104.pdf

29 agosto 2023

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