Pubblicazione delle nuove FAQ EBA in merito alle Linee Guida sulle moratorie concesse in ragione della pandemia Covid-19
Finanza
Informiamo le Aziende associate che l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato delle FAQ che forniscono alcuni aspetti interpretativi in merito a quanto previsto nell’aggiornamento dello scorso 2 dicembre delle Linee guida sul trattamento prudenziale delle moratorie legislative e non legislative concesse in ragione dell’emergenza Covid-19.
Su richiesta delle autorità competenti italiane, sollecitate anche da Confindustria e dall’ABI, le FAQ chiariscono, pertanto, le modalità che le banche dovranno adottare per il trattamento delle moratorie di legge che saranno automaticamente rinnovate secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021.
In particolare, l’EBA:
1. ha confermato che in caso di moratorie concesse, e rinnovate successivamente al 30 settembre 2020, per una durata superiore ai 9 mesi, le flessibilità concesse si applicano solo fino al termine dei 9 mesi. A partire dal 1° giorno successivo al termine dei 9 mesi la banca sarà tenuta riclassificare la posizione oggetto di misura di concessione secondo quanto previsto dalla normativa prudenziale;
2. ha chiarito che, ai fini della riclassificazione automatica della posizione sospesa, la banca – la quale, ai sensi delle regole sul default, dovrebbe valutare che la ridotta obbligazione risultante dalla misura di concessione sia inferiore al valore dell’1% per classificare l’esposizione come “performing” - dovrà considerare solo il periodo ulteriore rispetto ai 9 mesi come base temporale per il calcolo della ridotta obbligazione dell’impresa. Da questa interpretazione ne consegue che, seppure valutate come forborne, le posizioni sospese avranno una ridotta probabilità di essere automaticamente classificate come non-performing da parte della banca.
Si ricorda, tuttavia, che in ogni caso le flessibilità concesse dall’EBA non hanno mai esonerato la banca dall’effettuare una valutazione caso per caso della capacità dell’impresa di adempiere alle proprie obbligazioni e di riprendere il regolare pagamento delle scadenze alla ripresa del piano di rimborso.