Riduzione del cuneo fiscale - Novità in materia di bonus Irpef e detrazioni fiscali

Fisco

Informiamo le Aziende associate che, con la legge 2 aprile 2020 n. 21, di conversione del decreto legge n.3/2020 recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020 – allegata alla presente - il legislatore è intervenuto in materia di bonus Irpef e di detrazioni fiscali.

In particolare sono state introdotte due diverse misure di riduzione del cuneo fiscale in sostituzione del “bonus Renzi”:

·         un trattamento integrativo per i redditi non superiori a 28.000 euro, applicabile per il secondo semestre 2020 e per l’anno 2021 (art. 1),

·         una ulteriore detrazione ai fini IRPEF per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, applicabile per il solo secondo semestre 2020 (art. 2).

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 1 Dlg. 3/2020)

Per i lavoratori con redditi fino a 28.000 euro è erogata una somma fissa a titolo di trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, di importo pari a 100 euro al mese (per un totale massimo di 600 euro, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, e di 1.200 euro per l’anno 2021 quando l’istituto sarà applicabile a pieno regime).

La somma, che non concorre alla formazione del reddito, è corrisposta a condizione che l’importo dell’imposta lorda calcolata a scaglioni di reddito ex art. 11 del TUIR sia superiore all’ammontare delle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13, co. 1, del TUIR.

L’importo del nuovo bonus deve essere rapportato al numero dei giorni lavorati in relazione alle prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020.

Il trattamento integrativo è riconosciuto in via automatica in busta paga dai sostituti d’imposta e in sede di conguaglio lo stesso datore di lavoro verifica l’effettiva spettanza dello stesso, sulla base dei redditi percepiti. Qualora il bonus si riveli non spettante, il datore di lavoro dovrà recuperare l’importo erogato, tenendo conto dell’eventuale diritto alla ulteriore detrazione di cui all’art. 2 del Dlg. 3/2020.

Il recupero del trattamento integrativo viene effettuato:

·         in un’unica soluzione, nel caso di restituzione di somme fino a 60 euro;

·         dilazionato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio fiscale, nel caso di restituzione di importi superiori a 60 euro.

Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 2 Dlg. 3/2020)

Il Dlg. 3/2020 introduce una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro, in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati pari a:

·         480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

·         480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Pertanto l’importo della detrazione decresce fino ad azzerarsi raggiunto un reddito pari a 40.000 euro.

In vista di una revisione del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione è prevista dal decreto-legge citato come misura transitoria, spettante per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Come per il trattamento integrativo, i sostituti d’imposta riconoscono l’ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora, in tale sede, l’ulteriore detrazione si riveli non spettante, in tutto o in parte, i datori di lavoro provvederanno al recupero del relativo importo, con le medesime modalità indicate per il recupero del trattamento integrativo non spettante.

Determinazione del reddito complessivo (art. 3 Dlg. 3/2020)

Ai fini della spettanza dei suddetti benefici fiscali il reddito complessivo deve essere considerato:

·         al lordo della quota esente prevista per i docenti e i ricercatori rientrati dall’estero, ai sensi dell'art. 44, co. 1, del Dlg. 31 maggio 2010, n. 78, e per i lavoratori impatriati previsto dell'art. 16 del Dlgs. 14 settembre 2015, n. 147;

·         al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

DL 5 febbraio 2020 n.3.pdf

22 aprile 2020

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