Riforma IRPEF

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 1, commi da 2 a 8, della Legge Bilancio 2022 che, al fine di ridurre la pressione fiscale, ha modificato il sistema di tassazione dell’Irpef e ha disposto il differimento dei termini relativi alle addizionali, regionali e comunali, all’Irpef.

Detrazioni da lavoro dipendente, pensione, autonomo e altri redditi

La circolare evidenzia le modifiche apportate alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi (articolo 13 Tuir).
Tra tali modifiche, oltre a una rimodulazione delle detrazioni per scaglioni di reddito, vi è la previsione di ulteriori detrazioni di imposta (d’importo pari a 65 e 50 euro) previste per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati o redditi di pensione con determinate soglie di reddito.
Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto, in presenza dei requisiti reddituali richiesti, per intero nel corso dell’anno 2022, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.
Il sostituto d’imposta riconosce l’ulteriore detrazione sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che, alla fine dell’anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta.
Inoltre, viene ribadito che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata, cui è riconducibile quella derivante dalla violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19.
Le detrazioni per lavoro dipendente vanno, infatti, rapportate al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente con esclusione dei giorni per cui non spetta alcun reddito (ad esempio le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).

Trattamento integrativo

La legge di bilancio 2022 ha modificato il trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del Dl n. 3/2020.

Con la circolare in commento, viene chiarito che la soglia di reddito complessivo sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta è stata ridotta da 28 mila euro a 15 mila euro, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni previste per le medesime tipologie reddituali.

Inoltre, la legge di bilancio ha introdotto una “clausola di salvaguardia”, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15 mila euro ma non a 28 mila euro, la quale consente ai contribuenti di beneficiare del trattamento integrativo  a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) sia di ammontare superiore all’imposta lorda. In tale ipotesi, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda, ma comunque mai superiore a 1.200 euro.
A tal riguardo si chiarisce che ai fini dell’erogazione del trattamento integrativo va verificata non solo la condizione della “incapienza” sopra indicata, ma anche quella della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali, prevista per il trattamento integrativo ordinario.
In particolare si precisa che, al fine di verificare detta “incapienza”, è necessario fare riferimento anche ai predetti correttivi previsti dalla legge di bilancio 2022; inoltre, per le detrazioni per carichi di famiglia ex articolo 12 del Tuir, si chiarisce che occorre tenere conto delle modifiche apportate dal Dlgs 230/2021 che, a decorrere dal 1° marzo 2022, introduce l’assegno unico universale.

Adempimenti dei sostituti e dei sostituiti d’imposta

La circolare in commento, richiamando la precedente circolare n. 29/2020, chiarisce gli adempimenti dei sostituti d’imposta, dei sostituiti, nonché dei contribuenti senza sostituto d’imposta.

In particolare, si puntualizza che il trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del Dl n. 3/2020 è riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica, ossia senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti, ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2022 e verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza.
I sostituti d’imposta determinano la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo in base ai dati a loro disposizione e a quelli di cui entrano in possesso anche tramite comunicazioni da parte dei sostituiti.

I contribuenti, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta, possono, invece, richiedere il trattamento integrativo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi.

Differimento dei termini relativi alle addizionali regionali e comunali all’Irpef

La legge di bilancio 2022, al fine di consentire agli enti territoriali di adeguare la disciplina delle addizionali, regionale e comunale, al rinnovato sistema di tassazione delle persone fisiche, differisce alcuni termini.
In particolare i comuni devono modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale loro spettante entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Sulla base dei chiarimenti resi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze nella risoluzione n. 2/Df del 1° febbraio 2022, i sostituti d’imposta, in attesa che le Regioni e le Province autonome si attivino, nei termini di legge, per rideterminare l’addizionale, devono applicare:

  • l’aliquota unica dell’addizionale, se deliberata entro il 31 dicembre 2021;
  • ovvero, l’aliquota di base, se entro il 31 dicembre 2021 sono state approvate le aliquote dell’addizionale sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef.
23 febbraio 2022

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