Sismabonus acquisti per immobile in leasing: chiarimenti ministeriali
Fisco
Informiamo le Aziende associate che l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 202/E del 20 aprile 2022 – allegata alla presente - ha riconosciuto il Sismabonus acquisti nella misura ordinaria all’utilizzatore in leasing di un immobile commerciale.
L’agevolazione in oggetto, nella misura del 75%-85% a seconda del miglioramento sismico di una o due classi, viene riconosciuta alle imprese in relazione ai rogiti stipulati fino al 31 dicembre 2024, aventi ad oggetto qualsiasi tipologia di unità immobiliari (anche non abitative), a condizione che le stesse facciano parte di edifici demoliti e ricostruiti, anche con variazione volumetrica, da imprese di costruzioni che le cedono entro i 30 mesi successivi all’ultimazione dei lavori.
Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate la società di leasing acquista l’immobile con caratteristiche antisismiche al prezzo già concordato tra l’utilizzatore e l’impresa di costruzioni cedente, solo per attribuirlo all’utilizzatore in locazione finanziaria, il quale assume dall’inizio tutti gli oneri collegati alla disponibilità dell’unità immobiliare avendo, altresì, il diritto di riscattare l’unità immobiliare alla conclusione del contratto, acquisendone la proprietà.
Inoltre, nell’ambito della stipula della locazione finanziaria, la società di leasing concedente dichiara che l’acquisto del fabbricato viene effettuato al solo scopo di attribuirlo in leasing al soggetto utilizzatore al corrispettivo già concordato fra la stessa società utilizzatrice e l’impresa di costruzioni cedente.
Tale schema contrattuale può essere assimilato all’ipotesi di acquisto in proprietà dell’immobile da parte dell’utilizzatore.
In base a tale ricostruzione, quindi, l’Agenzia delle Entrate riconosce per la prima volta l’applicabilità del Sismabonus acquisti anche nell’ipotesi in cui la compravendita viene collegata all’esecuzione di un contratto di leasing, mediante il quale il soggetto acquirente finanzia l’operazione di acquisto dell’immobile.
In merito, viene chiarito che, oltre al rogito, anche il contratto di leasing deve essere concluso entro 30 mesi dall’ultimazione dei lavori e, in ogni caso, entro i termini di vigenza dell’agevolazione (31 dicembre 2024).
In tal caso, il beneficio viene riconosciuto in favore della società utilizzatrice dell’immobile commerciale (e non della società di leasing che ha concluso l’atto di acquisto dall’impresa di costruzioni), ma lo stesso deve comunque calcolarsi sul corrispettivo d’acquisto dell’immobile da parte della società di leasing assunto entro il limite massimo di 96.000 euro.