Sospensione codici tributo 4.0

Agevolazioni fiscali

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 19 del 12 aprile scorso, nelle more della pubblicazione del decreto direttoriale MIMIT di cui all'articolo 6 del DL n. 39/2024, ha disposto la sospensione dell’utilizzo in compensazione mediante modello F24 dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e dei crediti ricerca e sviluppo.

In particolare, ​risulta sospeso l'utilizzo in compensazione nei seguenti casi:

  • per i codici tributo "6936" e "6937", quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2023 o 2024;
  • per i codici tributo "6938", "6939" e "6940", quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2024.

I primi due (6936, 6937), sono i codici tributo, per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia.

 Gli ultimi tre (6938, 6939, 6940) sono i codici tributo, che devono essere utilizzati per beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0, e altre attività innovative.

L'Agenzia delle Entrate, attraverso una FAQ, è intervenuta sul blocco delle compensazioni sopramenzionato. In particolare, tale risoluzione ha previsto, tra gli altri, il blocco del codice tributo 6936, codice utilizzato per la fruizione dei crediti di cui all'articolo 1, commi 1056 e 1057 della Legge di Bilancio n. 178/2020, non ricompresi tra quelli interessati dagli obblighi di comunicazioni di cui all'articolo 6 del DL n. 39/2024.

I crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

L'Agenzia delle Entrate, specifica che, in entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e - quale anno di riferimento - l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.

18 aprile 2024

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