Superbonus 110% - Provvedimento e Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Credito e agevolazioni

Informiamo le Aziende associate che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 – che alleghiamo - ha fornito un primo quadro sulla detrazione del 110%, da ripartire in cinque quote annuali, per le spese relative agli interventi di risparmio energetico “qualificato” e riduzione del rischio sismico sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Inoltre, nella stessa giornata, ha pubblicato il Provvedimento n. 283847/2020 – anch’esso allegato alla presente - con il quale ha approvato il modello di Comunicazione che consente di fruire dal 15 ottobre p.v. dell’opzione per lo “sconto in fattura” o la “cessione del credito d’imposta” corrispondente alla detrazione spettante con le relative istruzioni per la corretta compilazione.

Di seguito riportiamo le principali novità dei due documenti in oggetto.

Provvedimento n. 283847/2020

Il Provvedimento conferma la possibilità di optare, mediante specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate, per la cessione dei bonus o per lo “sconto in fattura” anche per singoli SAL per un massimo di due nel corso dei lavori (a cui si aggiunge la rata di saldo) e per un importo di ciascuno di essi almeno pari al 30% del valore dell’intervento agevolato.
Il modello in oggetto è denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.

In particolare, la comunicazione:

·         per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus del 110% è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;

·         per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus del 110% è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario;

·         deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020;

·         per gli interventi di risparmio energetico è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione.

A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

Circolare n. 24/E

La circolare precisa che sono ammessi al Superbonus i condomìni, le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, gli Istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Viene, inoltre, evidenziato che con l’espressione “persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni” il legislatore ha voluto destinare l’agevolazione alle unità immobiliari oggetto di interventi qualificati non riconducibili a beni relativi all’impresa o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni.

La detrazione, quindi, spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni se le spese sono sostenute sugli immobili appartenenti alla sfera “privata” dei contribuenti. La limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati “su unità immobiliari”, in quanto i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.

I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari, ma tale limitazione non si applica, invece, se le spese sono effettuate per le parti comuni dell’edificio. Viene, inoltre, chiarito che tale agevolazione non spetta per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio che abbia un unico proprietario o sia in comproprietà fra più soggetti.

La circolare, inoltre, ricorda gli altri interventi di riqualificazione energetica, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali sono già riconosciute delle agevolazioni. Si tratta ad esempio dei lavori di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 14 Dl n. 63/2013) per i quali spetta una detrazione che va dal 50% al 85%, dell’installazione di impianti solari fotovoltaici o della ricarica di veicoli elettrici per i quali è prevista la detrazione pari al 50% delle spese (tutti da ripartire in 10 quote annuali).

Se gli interventi ammessi al Superbonus rientrano astrattamente tra quelli di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio agevolabili ai sensi del citato decreto-legge, non è consentita la sovrapposizione e il contribuente deve scegliere, per le medesime spese, quale agevolazione applicare.

Diverso, invece, è il caso in cui si realizzano dei lavori sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili. Se sono stati eseguiti, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi ammessi al Superbonus (come il cappotto termico) sia interventi esclusi, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia con detrazione al 50% (ad esempio, il rifacimento dell’impianto idraulico), il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati i singoli adempimenti previsti dalla misura agevolativa.

Infine, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale (vendita o donazione) sulla quale sono stati realizzati gli interventi ammessi al Superbonus, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto il diritto alla fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, all’erede che conservi la detenzione del bene.

Circolare Agenzia Entrate 8.8.2020 n. 24.pdf

Provvedimento Agenzia Entrate n. 283847.pdf

26 agosto 2020

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