Taglio delle accise - proroga al 31 ottobre
Fisco
Sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 23 settembre 2022 n. 223 è stato pubblicato il cd. “Decreto Legge Aiuti Ter” n. 144 del 23 settembre 2022, emanato al fine di adottare ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L’articolo 4 del Decreto proroga fino al 31 ottobre il taglio delle accise. In particolare, le aliquote di accisa sui carburanti sono così rideterminate:
· benzina: 478,40 euro per mille litri;
· gasolio: 367,40 euro per mille litri;
· GPL: 182,61 per mille chilogrammi;
· gas naturale per autotrazione: zero euro per metro cubo.
L’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.
Per quanto attiene il gasolio utilizzato come carburante per l’alimentazione dei veicoli di massa superiore a 7,5 t euro V ed euro VI non si applica l’aliquota ridotta (ex. art. 24-ter del TUA) pari ad euro 403,22 per mille litri di prodotto, in quanto meno favorevole. Ne consegue che per tale periodo non sarà riconosciuto il credito d’imposta per il rimborso delle accise di 214,18 euro per mille litri, essendo stato assorbito dal taglio generale delle accise.
Gli esercenti depositi commerciali, nonché impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere al competente Ufficio delle Dogane, tramite PEC ovvero per via telematica, salvo eventuali ulteriori proroghe, entro il 10 novembre 2022, i dati dei quantitativi fisici dei carburanti giacenti nei serbatoi alla fine della giornata del 30 ottobre 2022.