Tregua fiscale: istituiti i codici tributo per regolarizzare la propria posizione
Fisco
Informiamo le Aziende associate che l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023 – allegata - ha istituito i codici tributo per sanare le irregolarità formali, per il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, per la definizione agevolata delle controversie tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173, articolo 1, LB 2023)
Con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, sarà possibile regolarizzare le infrazioni che non rilevano sulla base imponibile. Come indicato dal provvedimento direttoriale del 30 gennaio 2023, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023.
Per versare tramite F24 le suddette somme, la risoluzione di oggi ha istituito il codice tributo: “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.
In sede di compilazione del modello il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta nell’anno solare a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.
Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nello stesso campo è indicato l’anno solare delle violazioni.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.
In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178, articolo 1, LB 2023)
Introdotto dal comma 174, della legge di Bilancio 2023 e meglio chiarito dalla circolare n. 2/2023, l’istituto consente di sanare le irregolarità sostanziali relative alle dichiarazioni fiscali fino all’anno d’imposta 2021 validamente presentate.
Per il versamento delle sanzioni dovranno essere utilizzati i codici tributo indicati nella tabella riportata nella circolare 6/E/2023 trasmessa in allegato.
In particolare i codici tributo sono esposti nelle sezioni del modello F24 indicate nella tabella, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.
In caso di versamento in forma rateale, i campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” o “rateazione/mese rif.” sono valorizzati nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0108”, nel caso di pagamento della prima di otto rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nei suddetti campi va indicato il valore “0101”.
Si specifica che i tributi dovuti per effetto della regolarizzazione di cui trattasi sono versati indicando nel modello F24 i codici tributo ordinari da autoliquidazione.
La risoluzione oggetto di commento, inoltre, per agevolare i contribuenti, fornisce un’ulteriore tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, in cui sono riportati i codici già esistenti da utilizzare per il versamento degli interessi da ravvedimento e da rateazione.
Quanto ai codici tributo relativi alla definizione agevolata delle controversie tributarie e alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale si rinvia alla lettura della circolare 6/E/2023.