Tregua fiscale: ulteriori chiarimenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate

Fisco

Informiamo le Aziende associate che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 – allegata alla presente - con cui sono stati forniti alcuni chiarimenti sulle misure agevolative della “tregua fiscale” introdotte dalla legge di Bilancio 2023, dopo le indicazioni fornite nelle circolari n. 1/2023 e n. 2/2023.

In particolare, la circolare contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul cosiddetto “ravvedimento speciale”, sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

Di seguito, si riporta una sintesi delle questioni più rilevanti che sono state risolte.

Con riferimento alla regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173), in materia di Iva, la circolare considera formali, quindi sanabili:

·         l’invio delle fatture elettroniche allo SDI oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta;

·         l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati ed inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta;

·         l’errata indicazione del codice “natura”, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione meramente formale.

L’Agenzia delle Entrate fa rientrare tali violazioni nel perimetro applicativo della sanatoria e precisa che, come affermato nella circolare n. 11/E/2019 a proposito della precedente sanatoria simile (D.L. n. 119/2018), non occorra procedere alla rimozione delle irregolarità od omissioni laddove la stessa non sia necessaria ai fini dei controlli.

Relativamente al ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178), si chiarisce che non vi rientra l’esercizio dell’opzione per la proroga del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati.

Quanto alla dichiarazione integrativa, si stabilisce che nell’ipotesi di ripetute integrazioni dichiarative – successive alla dichiarazione originaria validamente presentata, che rappresenta il dies a quo per la verifica del rispetto dei termini per l’emendabilità – è necessario integrare la dichiarazione originaria, tenendo conto delle modifiche/integrazioni, a favore o a sfavore, intervenute medio tempore.

Infine, rientrano nel ravvedimento speciale le violazioni accertabili con l’accertamento sintetico, ai sensi dell’articolo 41-bis del Dpr n. 600/1973, purché non già contestate.

Quanto alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 222 a 252), la circolare ricomprende nell’ambito di applicazione anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie, conformemente a quanto chiarito della circolare n. 2/E del 2017, sulla medesima questione in ordine alla precedente definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.

Sui rapporti con le precedenti definizioni, la circolare specifica che nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito. In caso di adesione alla “rottamazione-quater” per carichi precedentemente ricompresi nella “rottamazione-ter”, è necessario indicare il numero identificativo della cartella di pagamento.

Sempre secondo la circolare, infine, possono essere oggetto della “rottamazione-quater” tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti “rottamazioni”, anche nell’ipotesi di inefficacia della precedente “rottamazione” in conseguenza del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di definizione.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 6 del 20 marzo 2023.pdf

28 marzo 2023

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