Accordo UE - Singapore – Pubblicata nota dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli
Disciplina doganale
Informiamo le Aziende associate che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota n. 207934/RU del 10 dicembre u.s. – allegata alla presente - ha fornito chiarimenti sull’accordo di libero scambio tra UE e Singapore entrato in vigore il 21 novembre 2019.
Tale accordo non presenta particolari innovazioni rispetto agli accordi già in vigore.
Al fine di godere del trattamento preferenziale all’import nelle due parti, è necessario che i beni originari siano accompagnati da una prova dell’origine preferenziale. Tale prova è costituita da una “dichiarazione di origine” su fattura o su altro documento commerciale che descriva in maniera sufficientemente dettagliata la merce.
Nella UE, tale dichiarazione di origine può essere rilasciata da qualsiasi esportatore per merce originari di valore non superiore a 6.000,00 € o da un esportatore autorizzato per merce di origine preferenziale di qualsiasi valore.
Allo stesso modo, i prodotti originari di Singapore importati in UE dovranno essere accompagnati da una dichiarazione di origine rilasciata da un esportatore singaporiano che abbia ricevuto dalle autorità competenti un Unique Entity Number (UEN) e che ottemperi alle normative di Singapore concernenti la compilazione delle dichiarazioni di origine.
Analogamente all’accordo con la Corea del Sud, l’accordo con Singapore non prevede la possibilità di ricorrere ai certificati di circolazione EUR.1 come prove dell’origine. Anche per tale motivo, tra i requisiti per l’ottenimento dello status di esportatore autorizzato non è prevista la frequenza delle esportazioni.
Infine, l’accordo prevede la possibilità di esonero dalla firma manoscritta sulla dichiarazione di origine. Tale esonero implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.