Aggiornate le sanzioni per le violazioni sulle misure restrittive UE e sui beni dual use

Disciplina doganale

Informiamo le Aziende associate che il 14 giugno u.s. è entrato in vigore il Decreto Legge n. 69/2023 – che alleghiamo - che modifica il Decreto Legislativo n. 221/2017, ovvero il provvedimento che adegua l’ordinamento italiano a quello Ue in riferimento alla movimentazione dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso (Regolamento (UE) 2021/821), dei beni soggetti alla normativa anti-tortura (Regolamento (UE) 2019/125) e all’applicazione delle sanzioni relative alle misure restrittive di carattere merceologico imposte dall’UE.

Il decreto in oggetto presenta novità di rilievo, soprattutto in tema sanzionatorio non solo in export, ma anche in import, allo scopo di mettere ordine e di coprire i vuoti legislativi lasciati dal precedente decreto legislativo.

Modifiche delle sanzioni per le violazioni delle misure restrittive UE

Il DL 69/2023 introduce le modifiche di seguito riportate.

Viene punito con la reclusione fino a sei anni, anziché da due a sei anni come previsto nel precedente decreto, chiunque effettui, in violazione alle misure restrittive previste dall’UE, le seguenti operazioni:

·         esportazione e importazione di prodotti listati (prima non era regolamentato);

·         prestazione di servizi di qualsiasi natura relativi a prodotti vietati all’esportazione;

·         partecipazione, a qualsiasi titolo, a procedure per l’affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive UE (prima non era regolamentato).

Nel caso in cui queste operazioni vengano effettuate senza autorizzazione o con un’autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false, è prevista la reclusione fino a sei anni e una multa da 25.000 a 250.000 euro.

È inoltre assoggettato a sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro chiunque:

·         ometta di comunicare all’Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;

·         non provveda alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;

·         non presenti i documenti richiesti dall’Autorità competente.

Modifiche delle sanzioni per le violazioni del regolamento sui beni a duplice uso

Per quanto riguarda i prodotti dual use (art. 18 del D.Lgs n. 221/2017) l’apparato sanzionatorio è così modificato:

·         chiunque effettui operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all’interno dell’Unione Europea, oppure presti servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con una multa da 25.000 a 250.000 euro;

·         chiunque effettui operazioni o presti servizi connessi a prodotti a duplice uso, in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con una multa da euro 15.000 a euro 150.000.

È inoltre soggetto a sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro l’operatore che:

·         ometta di comunicare all’Autorità competente la variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;

·         non provveda alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;

·         non presenti i documenti richiesti dall’Autorità competente;

·         ometta la presentazione dei rapporti semestrali relativi all’uso di autorizzazioni generali dell’Unione (AGEU) e nazionali (AGN).

Un’ulteriore novità è stata introdotta per gli operatori che non informino UAMA nel caso in cui ricorrano le condizioni per l’applicazione delle clausole onnicomprensive mirate (le cosiddette “catch-all”) previste dal Regolamento Dual Use: in questo caso si applica una pena detentiva fino a due anni e l’ammenda da 15.000 a 90.000 euro.

Relativamente all’applicazione di clausole catch-all, l’UAMA è legittimata a subordinare ad autorizzazione l’esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, nonché l’esportazione di prodotti di sorveglianza informatica che non sono compresi negli elenchi all’allegato I del Regolamento (UE) 2021/821.

È stato infine aggiunto un nuovo articolo, il 21-bis che prevede, nel caso di condanna, la confisca di quanto è servito o è stato destinato a commettere i reati, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

DL 69_2023.pdf

26 giugno 2023

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