Brexit: identificazione diretta per i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito

Brexit

Con l’allegata risoluzione n. 7/E del 1° febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di accordo Brexit.

In particolare viene precisato che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono continuare ad avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale.

L’Amministrazione finanziaria, nel documento in oggetto, ha esaminato l’Accordo stipulato tra Regno Unito e Unione europea il 24 dicembre 2020 e il connesso Protocollo sulla cooperazione amministrativa, ritenendo sussistenti i requisiti per riconoscere ai soggetti stabiliti nel Regno Unito la possibilità di fruire dell’istituto dell’identificazione diretta ai fini IVA di cui all’art. 35-ter del DPR 633/72.

L’Agenzia puntualizza, infine, che possono continuare ad avvalersi della posizione IVA in Italia coloro che si erano identificati ai fini IVA in Italia prima del 1° gennaio 2021.

I soggetti del Regno Unito che, invece, nell’incertezza, si fossero cautelati provvedendo alla nomina di un rappresentante fiscale, possono valutare se mantenerlo almeno per tutto l’anno 2021 (se ciò è più conveniente in ottica amministrativa) oppure se provvedere al passaggio all’istituto dell’identificazione diretta, di più facile gestione.

Risoluzione 7E 1.2.2021.pdf

03 febbraio 2021

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