Divieto contrattuale di riesportazione: nuovo avviso dell'ADM sulle clausole "No Russia" e "No Bielorussia"

Sanzioni Russia e Bielorussia

È stato pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un Avviso in cui viene reso noto che sono state integrate in TARIC le misure 780 e 781, relative agli articoli 12 octies del Regolamento (UE) 833/2014 (“Reg. 833/2014”) e 8 octies del Regolamento (CE) 765/2006 (“Reg. 765/2006”).

Come noto, le citate disposizioni prevedono l’obbligo di vietare per contratto la riesportazione di determinati beni e tecnologie, rispettivamente in Russia e Bielorussia, all’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di questi in un Paese terzo (ad eccezione dei cc.dd. Paesi partner dell’UE ovvero, Stati Uniti d’America, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Islanda).

Ricordiamo che l’obbligo di prevedere all’interno dei contratti la clausola di non riesportazione di cui agli articoli 12 octies e 8 octies (cc.dd. “clausola no Russia” e “clausola no Bielorussia”) si applica a tutti gli operatori economici che esportino i prodotti interessati dalle norme in parola, a prescindere dal fatto che essi mantengano o meno un’operatività in Russia o Bielorussia.

L’avviso dell’ADM riporta quindi i codici che dovranno essere indicati all’atto della compilazione della dichiarazione doganale di esportazione al fine di dare atto della presenza, all’interno del contratto di fornitura, delle clausole sopra richiamate o, diversamente, le ragioni della loro mancanza.

Nello specifico, i codici documento sono i seguenti:

  • Y227: il contratto vieta la riesportazione verso la Russia e la riesportazione per l’uso in Russia – articolo 12 octies, paragrafo 1, del Reg. 833/201;
  • Y228: i divieti di cui all’articolo 12 octies, paragrafo 1, del Reg. 833/2014 del Consiglio non si applicano (nota bene: l’avviso ADM fa riferimento alle “esenzioni contrattuali all’articolo 12 octies .2 b.2”; assumiamo che, con tale inciso, l’autorità intendesse riferirsi a entrambe le esenzioni di cui all’articolo 12 octies, paragrafo 2);
  • Y229: appalti pubblici conclusi con un’autorità pubblica di un paese terzo o con un’organizzazione internazionale – articolo 12 octies, paragrafo 2 bis, del Reg. 833/2014;
  • Y230: il contratto vieta la riesportazione verso la Bielorussia e la riesportazione per un uso in Bielorussia – articolo 8 octies, paragrafo 1, del Reg. 765/2006;
  • Y231: non si applicano i divieti di cui all’articolo 8 octies, paragrafo 1, del Reg. 765/2006 (cfr. le esenzioni contrattuali di cui all’articolo 8 octies, paragrafo 2);
  • Y232: appalti pubblici conclusi con un’autorità pubblica di un paese terzo o con un’organizzazione internazionale – articolo 8 octies, paragrafo 3, del Reg 765/2006.

Di seguito, riportiamo anche le nuove note integrate dai servizi della Commissione europea, come richiamate nell’avviso ADM:

  • CD940: quando esportano verso un paese terzo beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX, XXXV e XL del Reg. 833/2014, o armi da fuoco e munizioni elencate nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012, gli esportatori vietano contrattualmente la riesportazione verso la Russia e la riesportazione per l’uso in Russia.
  • CD943: quando esportano in un paese terzo beni o tecnologie elencati negli allegati XVI, XVII e XXVIII e nell’allegato XXX del Reg. 765/2006 del Consiglio, o armi da fuoco e munizioni elencate nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012, gli esportatori vietano contrattualmente la riesportazione in Bielorussia e la riesportazione per l’uso in Bielorussia.
29 ottobre 2024

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