Nuove procedure doganali dal 1° luglio 2021 in materia di vendite a distanza di beni importati di valore trascurabile: istruzione Agenzia delle Dogane
Disciplina doganale
Informiamo le Aziende associate che con la circolare n. 26/D del 30 giugno 2021 – allegata - l'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) ha diramato le istruzioni relative alle nuove procedure doganali in tema di vendite a distanza di beni importati di valore trascurabile applicabili a partire dal 1° luglio 2021.
Tali procedure doganali si riferiscono, in particolare, alle novità introdotte in materia di IVA a seguito dell'approvazione, in ambito unionale, del c.d. "Pacchetto IVA e-commerce" e del suo recepimento, nel nostro ordinamento, col decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83 (nostra circolare del 29 giugno 2021).
Tra le principali novità che trovano applicazione dal 1° luglio notevole rilevanza assume l'abolizione della previgente esenzione dall'IVA per i beni di valore inferiore a 22 euro importati da Paesi terzi, con la conseguenza che, dalla predetta data del 1° luglio, l'imposta è dovuta su tutti i beni oggetto di importazione.
Ai fini dell'importazione, inoltre, tutti i beni spediti nell'UE da un territorio o Paese terzo devono formare oggetto di una dichiarazione doganale. In particolare, con riferimento alle spedizioni di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro o per quelle aventi natura non commerciale inviate da un privato a un altro privato, provenienti da un territorio o da Paese terzo, è possibile utilizzare l'apposita modalità dichiarativa semplificata Super Reduced Data Set (c.d. dichiarazione H7), pur con alcune esclusioni illustrate nella circolare in oggetto.
La scelta dell'utilizzo di tale set di dati ridotto, in luogo della normale dichiarazione di immissione in libera pratica, è nella facoltà del soggetto che presenta la dichiarazione doganale. Qualora non si utilizzi la modalità dichiarativa semplificata H7, rimane ferma la possibilità di optare per una dichiarazione doganale con un insieme completo di dati, anche secondo le nuove modalità (H1 ovvero H6 per l'operatore postale).
L’agenzia delle dogane, inoltre, precisa che la dichiarazione doganale H7 può essere resa da qualsiasi persona che presenta le merci in dogana, qualunque sia il regime IVA applicabile (IOSS, regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA, regime ordinario) a condizione che:
· il valore intrinseco non sia superiore a 150 euro, esenti dai dazi doganali ai sensi dell'art. 23, par. 1, Reg. (CE) n. 1186/2009;
· non vi siano diritti da accertare diversi dall'IVA;
· non vi siano divieti o restrizioni in relazione alle merci.
In caso di eventuale riscontro, al momento dell'accettazione da parte della Dogana di un valore che eccede il suddetto importo di 150 euro, la circolare chiarisce che la dichiarazione H7 è rifiutata automaticamente prima dell'accettazione e il dichiarante deve presentare una nuova dichiarazione.
Qualora, invece, il superamento della soglia dei 150 euro dovesse essere rilevato successivamente allo svincolo della merce si deve procedere con l'invalidamento della dichiarazione e la presentazione di una nuova dichiarazione, nonché al ricalcolo dei diritti e all'eventuale rimborso o sgravio.
Infine, l’agenzia fornisce istruzioni operative in relazione a ciascuna delle seguenti modalità di assolvimento dell'IVA all'importazione:
1. il regime dello sportello unico per le importazioni (Import One Stop Shop, IOSS);
2. il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'imposta;
3. il meccanismo ordinario di riscossione dell'imposta.
Con specifico riferimento al secondo "regime speciale" sopra riportato, per l'importazione ed il pagamento dell'IVA relativa alle spedizioni di beni di trascurabile valore, le relative modalità di applicazione sono state diramate con le Determinazioni Direttoriali ADM n. 219776 e n. 219778 del 30 giugno 2021.
Circolare ADM n. 26 30.6.2021.pdf