Accordo Italia-Albania di sicurezza sociale - Distacchi

Messaggio Inps n° 2602 del 5 settembre 2025

La Direzione Generale dell'INPS, con il messaggio n. 2602 del 5 settembre 2025, riportato in allegato ed al quale si fa rinvio, ha fornito le istruzioni ai datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato distaccati dall'Italia in Albania e dall'Albania in Italia, in applicazione delle disposizioni contenute nell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, in vigore dal 1° luglio 2025 e la relativa Intesa amministrativa, anch'essa in vigore dal 1° luglio 2025 (circolare INPS n. 106 del 1° luglio 2025).

Al riguardo si sottolinea che:

  • le istruzioni fornite si applicano a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025. Per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza dell’Accordo (1° luglio 2025) e la data di pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro devono avvalersi della procedura di regolarizzazione (DM/Vig);
  • in relazione ai distacchi dall'Italia in Albania, per l’effettuazione degli adempimenti contributivi deve essere aperta un’apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”. Inoltre, poiché il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF), non rientrando nel campo di applicazione dell’Accordo non è dovuto1, la posizione contributiva deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”, avente il significato di “Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF”;
  • circa i distacchi dall'Albania in Italia, i datori di lavoro, a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025, devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens, il codice “Tipo Contribuzione” di nuova istituzione “78”, avente il significato di “lavoratori stranieri provenienti dall’Albania distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, malattia e maternità nel paese di origine (art. 6 Accordo di sicurezza sociale Italia- Albania)”. Per le forme assicurative non rientranti nell’ambito di applicazione dall’Accordo, gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.

  




1  Il contributo alla CUAF non è dovuto in quanto non rientra tra le forme di previdenza ed assistenza sociale elencate dall'art. 1, comma 1, del Decreto-Legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398, contenente norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari.

All./

messaggio i.n.p.s. 2602-2025 distacchi iltalia-albania.pdf

22 settembre 2025

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