Accordo Italia-Giappone di sicurezza sociale
Lavoratori dipendenti distaccati in Italia con doppio contratto di lavoro
Con l'allegato messaggio n. 3407 del 12 novembre 2025, ad integrazione delle indicazioni già fornite con il messaggio n. 2199 dell'11 giugno 2024, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito istruzioni operative circa le modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e la corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori distaccati dal Giappone in Italia con doppio contratto, ovvero i lavoratori distaccati in Italia da un datore di lavoro giapponese, i quali hanno stipulato un ulteriore contratto di lavoro con un datore di lavoro italiano che sia filiale dell’azienda madre giapponese.
In tali casi, il lavoratore titolare di due contratti di lavoro ha la possibilità di chiedere di essere esonerato dall’applicazione della legislazione italiana non solo per il contratto stipulato in Giappone (tramite il modello “JPN/IT/101” da richiedere alle competenti autorità giapponesi), ma anche per il contratto stipulato in Italia durante il periodo di distacco.
Nel fare rinvio alle istruzioni contenute nel messaggio in oggetto, si sottolinea che:
- l'esonero contributivo riguardo il contratto stipulato in Italia è concesso dal Ministero del Lavoro previa specifica richiesta;
- anche l’esonero contributivo relativo al contratto stipulato in Italia è limitato alle sole forme assicurative previste dall’Accordo, mentre per le restanti forme assicurative gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.