Agenti e rappresentanti
Versamento all'Enasarco dell'accantonamento FIRR relativo all'anno 2022
Ricordiamo che le case mandanti devono provvedere entro il 31 marzo 2023 al versamento all'Enasarco dell'indennità di risoluzione del rapporto maturata dagli agenti e rappresentanti (anche costituiti in forma societaria) nell'anno 2022.
Per gli agenti e rappresentanti delle imprese industriali la materia è disciplinata dall`art. 10, capo I, dell’A.E.C. 30 luglio 2014 e dalle disposizioni regolamentari annesse.
L'indennità, interamente a carico delle case mandanti, deve essere determinata mediante l'applicazione delle seguenti percentuali su tutte le somme, comunque denominate, maturate, nel corso dell’anno 2022, dall’agente incaricato da aziende industriali:
a) agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività per una sola ditta preponente (MONOMANDATARI)
▪ sulle provvigioni fino a € 12.400,00 annui 4%;
▪ sulla quota di provvigioni da € 12.400,01 a € 18.600,00 annui 2%;
▪ sulla quota eccedente € 18.600,00 annui 1%.
b) agenti e rappresentanti non impegnati ad esercitare la propria attività in esclusiva per una sola ditta preponente (PLURIMANDATARI)
▪ sulle provvigioni fino a € 6.200,00 annui 4%;
▪ sulla quota di provvigioni da € 6.200,01 a € 9.300,00 annui 2%;
▪ sulla quota eccedente € 9.300,00 annui 1%.
Sono soggette all'accantonamento, nelle misure sopra indicate, cumulandosi con le provvigioni, anche tutte le somme, comunque denominate, corrisposte all’agente o rappresentante, anche a titolo di rimborso o concorso spese.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno solare, gli scaglioni di cui sopra devono essere ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell'anno solare stesso.
Le somme dovute dovranno essere versate all’Enasarco esclusivamente tramite il servizio di contribuzione on-line accessibile sul sito dell’Ente, che prevede l’invio di apposita distinta di versamento in via telematica e il pagamento dei contributi, alternativamente, mediante sistema PagoPa o addebito su c/c bancario (mandato SEPA).
Ricordiamo alle aziende che usano l’addebito bancario che devono compilare, completare e convalidare la distinta di ripartizione in tempo utile affinchè l’accredito delle somme dovute all’Enasarco non avvenga oltre i termini stabiliti, determinando la comminazione di sanzioni per ritardato pagamento.
L'obbligo di accantonamento dell’indennità presso l'Ente viene meno con la cessazione del rapporto di agenzia.
L'indennità di scioglimento del contratto relativa al periodo non coperto dall'ultimo versamento della ditta all'Enasarco e fino alla data di risoluzione del rapporto verrà corrisposta direttamente dalla casa mandante all'agente o rappresentante.
Si ricorda che l’art. 10, Capo I dell’Accordo Economico Collettivo 30 luglio 2014 ha disposto che l’indennità di risoluzione del rapporto è riconosciuta all’agente o rappresentante in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento ad iniziativa della casa mandante avvenuto per una delle seguenti ragioni:
▪ ritenzione indebita di somme di spettanza del preponente;
▪ concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.
La ditta mandante, per ottenere il rimborso da parte dell’Enasarco delle somme in questione, dovrà trasmettere all’Ente, entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto, una dichiarazione, sottoscritta anche dall’agente, che attesti che lo scioglimento del contratto è dovuto ad una delle cause suddette. In caso di contestazione fra le parti interessate in ordine all’effettiva ricorrenza di tali cause, l’Enasarco procederà alla liquidazione delle somme di spettanza, ad esito del componimento della controversia, in via giudiziaria o stragiudiziale.