Agenti e rappresentanti di commercio
Alcune note sintetiche
Fonte legale: codice civile dall’art. 1742 all’art. 1753.
Fonte collettiva – industria: accordo economico collettivo 30 luglio 2014.
L’agente promuove ( il rappresentante conclude anche ) contratti in una determinata zona per conto della preponente, con un carattere di continuità e stabilità.
L’agente deve rendere una dichiarazione di inizio di attività alla Camera di Commercio; non deve essere soggetto ad interdizione o inabilitazione né oggetto di condanna per delitti contro la P.A., l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
L’agente deve avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni oppure deve avere prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di un’impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansione di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purchè l’attività sia stata svolta, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda oppure deve avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche. Se l’attività di agente e rappresentante di commercio è esercitata da società i requisiti devono essere posseduti dal/dai legali rappresentanti della società.
L’agente deve essere iscritto al Registro imprese della Camera di commercio competente.
Il preponente deve comunicare al Centro per l’Impiego l’instaurazione del rapporto di agenzia entro il giorno antecedente a quello dell’instaurazione del rapporto, con esclusione degli agenti e rappresentanti di commercio costituiti in Società o che si avvalgono di un’autonoma struttura imprenditoriale.
La forma scritta del contratto d’agenzia è prevista “ ad probationem “.
L’agente può operare in forma monomandataria o plurimandataria.
Il requisito dell’esclusiva è implicito nel contratto di agenzia ed è reciproco tra agente e preponente.
La “ zona “ è elemento essenziale del rapporto di agenzia.
Il diritto principale dell’agente è costituito dalla provvigione.
Nei contratti di agenzia a tempo indeterminato il recesso può essere intimato nel rispetto di specifici termini di preavviso.
Alla cessazione del contratto di agenzia fa seguito la debenza di specifiche indennità all’agente ovverosia l’indennità di risoluzione del rapporto, l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica.
Gli agenti e rappresentanti sono iscritti all’Inps nella gestione speciale commercianti, versandone analogamente i contributi.
Gli agenti e rappresentanti sono altresì iscritti alla Fondazione Enasarco.