Aggiornamento della procedura telematica di presentazione della domanda di congedo parentale

Indicazioni con messaggio Inps n° 2704 del 23 luglio 2024

Con l'allegato messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, la Direzione Generale dell'INPS ha informato di avere implementato la procedura telematica per l'acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale ad ore dei lavoratori dipendenti, permettendo ora di presentarle con la richiesta di indennità maggiorata.

Al riguardo, si ricorda infatti, che l'art. 1, comma 179, della Legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha disposto l'aumento, in via transitoria - per il solo anno 2024 - dal 30 per cento all'80 per cento della retribuzione e in via strutturale, al 60 per cento della retribuzione, dell'indennità di congedo parentale per un'ulteriore mensilità (rispetto a quella già fissata all'80 per cento in via strutturale dalla Legge di bilancio 2023). Detto aumento è condizionato al godimento dell'ulteriore mensilità di congedo parentale, in alternativa tra il lavoratore padre e la lavoratrice madre, entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato e comunque non oltre la maggiore età del figlio.

Con il messaggio in esame, cui si fa rinvio per quanto di interesse, l'Istituto ha precisato che:
 

  • non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni previste;
  • la procedura richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo) solo nel caso in cui la data del parto o la data di ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento ricadano nel 2022 o nel 2023, mentre se l'evento si verifica a partire dal 1° gennaio 2024 non è necessario l'accertamento circa la data di fine del congedo di maternità o paternità;
  • la procedura di acquisizione delle domande è stata modificata per consentire la presentazione di domande di congedo per i soli periodi che inizino non più tardi di due mesi rispetto alla data di inoltro della domanda, per garantire una maggiore efficienza amministrativa e limitare le richieste di modifica e annullamento di periodi di congedo già richiesti. Resta peraltro fermo che nei confronti del datore di lavoro il lavoratore può osservare un preavviso anche più ampio, in quanto l'art. 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede un preavviso minimo non inferiore a 5 giorni (2 giorni per il congedo parentale fruito ad ore), ma non esclude un periodo superiore.
All./
26 agosto 2024

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