Aliquote contributive in vigore nell'anno 2024 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare Inps n° 24 del 29 gennaio 2024

Con l’allegata circolare n. 24 del 29 gennaio 2024, la Direzione Generale dell’INPS ha fornito istruzioni circa la misura delle aliquote contributive e di computo delle prestazioni pensionistiche, il massimale annuo di reddito ai fini del versamento dei contributi ed il minimale per l’accredito contributivo, in vigore nell’anno 2024, per gli iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Nel fare rinvio alla circolare in oggetto, si evidenzia che le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2024 sono complessivamente fissate nelle seguenti misure:

  • 35,03% (aliquota del 33% per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, più aliquota aggiuntiva dello 0,72%1, più aliquota aggiuntiva dell'1,31%), per i collaboratori (co.co.co., amministratori, sindaci, revisori, liquidatori di società, associazioni e altri enti, ecc.) non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (incrementata a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022);
  • 33,72% (aliquota del 33% per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, più aliquota aggiuntiva dello 0,72%1), per i collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (come i partecipanti a collegi e commissioni ed i titolari di rapporti autonomi occasionali);
  • 24%, per i collaboratori e figure assimilate titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria;
  • 26,07% (aliquota del 25% per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, più aliquota aggiuntiva dello 0,72%1, a cui si aggiunge l'aliquota dello 0,35% per l'ISCRO, così determinata a decorrere dall'anno 2024), per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  • 24%, per i liberi professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Le aliquote sopra riportate si applicano sui redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, pari - per l’anno 2024 - ad € 119.650,00 (da € 113.520,00 del 2023).

La circolare in commento ha fatto inoltre presente che:

  • la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente resta fissata nella misura, rispettivamente, di un terzo e di due terzi;
  • il versamento dei contributi deve essere eseguito dall’azienda committente, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico;
  • per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2023, primo e secondo acconto 2024);
  • per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto dell’art. 51, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (cosiddetto “principio di cassa allargato”). Ne discende che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2024 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 sono da assoggettare alle aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2023.

Relativamente all’accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233, l’INPS ha comunicato che, per l’anno 2024, detto minimale è pari ad € 18.415,00 (da € 17.504,00 del 2023)2.

All./


Per gli iscritti alla Gestione Separata che non siano pensionati o non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, è dovuta infatti l’ulteriore aliquota contributiva introdotta dall’art. 59, comma 16, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale, pari allo 0,72% (v., al riguardo, il Decreto Ministeriale 12 luglio 2007 ed il messaggio della Direzione Generale dell’INPS n. 27090 del 9 novembre 2007).

Di conseguenza, gli iscritti alla Gestione separata per i quali il calcolo della contribuzione viene effettuato con l’aliquota del 24% hanno diritto all’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari a € 4.419,60, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota del 26,23%, del 33,72% e del 35,03% hanno diritto all’accredito dell’intero anno con un contributo annuale rispettivamente pari a € 4.800,79 (di cui € 4.603,75 ai fini pensionistici), a € 6.209,54 (di cui € 6.076,95 ai fini pensionistici) e a € 6.450,77 (di cui € 6.076,95 ai fini pensionistici).

Ai sensi dell’art. 2, comma 29, della Legge n. 335/1995, qualora alla fine dell’anno non venga raggiunto il predetto minimale, i mesi da accreditare subiscono una contrazione in proporzione al contributo versato.

gestione separata i.n.p.s. 2024.pdf

06 febbraio 2024

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