Ammortizzatori sociali - massimali

Messaggio INPS

Nel messaggio 1282/2022 INPS chiarisce che il massimale unico per le integrazioni salariali, introdotto dalla legge di bilancio 2022 è applicabile anche in caso di eventi  iniziati nel 2021  e prolungati nel 2022 non solo per quelli iniziati dopo il 1 gennaio .

Si ricorda che fino al 31 dicembre 2021 l'assegno di integrazione  aveva due massimali:

  1. il primo per i lavoratori  retribuzione lorda mensile sino a 2.159,48 euro: pari a 998,18 euro  al lordo netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore
  2. il secondo per i lavoratori con retribuzione lorda superiore a 2.159,48 euro  pari a 1.199,72 euro, (al netto 1129,66 euro).

Dal 1° gennaio 2022 la riforma degli ammortizzatori sociali ha eliminato il massimale piu’ basso, innalzando di fatto per molti lavoratori l'assegno.

I valori aggiornati dei trattamenti  di integrazione salariale  CIGO FIS e CISOA 2022.

Massimale unico lordo vigente  pari a 1.222,51 euro, (al netto della contribuzione  1151,12).

Va sottolineato che la novità vale anche per l'assegno d'integrazione salariale a carico dei Fondi di solidarietà (in base agli articoli 26 e 40 del Dlgs 148/15),  quando già non prevedano, per regolamento proprio, importi piu favorevoli 

Nel messaggio INPS fornisce anche risposte a richieste pervenute dalle aziende. In particolare: 

  • il calcolo per il consumo del FIS  va effettuato facendo riferimento non a un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell’orario aziendale.
  •  i limiti di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale sono commisurati sulle singole Unità produttive,  correttamente censite secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017 e nel successivo messaggio n. 1444 del 31 marzo 2017.
  • Riguardo gli obblighi di informazione e consultazione sindacale precisa che laddove le sospensioni/riduzioni riguardino Unità produttive ubicate in più Regioni, dovranno essere prodotte distinte comunicazioni.
  • Infine l'istituto conferma la possibilità per i datori di lavoro di dare corso a licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo in Unità produttive non interessate da trattamenti di integrazione salariale

Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona del Dott. Alberto Virgili

All.

messaggio-numero-1282-del-21-03-2022.pdf

23 marzo 2022

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