Ammortizzatori sociali - massimali
Messaggio INPS
Nel messaggio 1282/2022 INPS chiarisce che il massimale unico per le integrazioni salariali, introdotto dalla legge di bilancio 2022 è applicabile anche in caso di eventi iniziati nel 2021 e prolungati nel 2022 non solo per quelli iniziati dopo il 1 gennaio .
Si ricorda che fino al 31 dicembre 2021 l'assegno di integrazione aveva due massimali:
- il primo per i lavoratori retribuzione lorda mensile sino a 2.159,48 euro: pari a 998,18 euro al lordo netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore
- il secondo per i lavoratori con retribuzione lorda superiore a 2.159,48 euro pari a 1.199,72 euro, (al netto 1129,66 euro).
Dal 1° gennaio 2022 la riforma degli ammortizzatori sociali ha eliminato il massimale piu’ basso, innalzando di fatto per molti lavoratori l'assegno.
I valori aggiornati dei trattamenti di integrazione salariale CIGO FIS e CISOA 2022.
Massimale unico lordo vigente pari a 1.222,51 euro, (al netto della contribuzione 1151,12).
Va sottolineato che la novità vale anche per l'assegno d'integrazione salariale a carico dei Fondi di solidarietà (in base agli articoli 26 e 40 del Dlgs 148/15), quando già non prevedano, per regolamento proprio, importi piu favorevoli
Nel messaggio INPS fornisce anche risposte a richieste pervenute dalle aziende. In particolare:
- il calcolo per il consumo del FIS va effettuato facendo riferimento non a un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell’orario aziendale.
- i limiti di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale sono commisurati sulle singole Unità produttive, correttamente censite secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017 e nel successivo messaggio n. 1444 del 31 marzo 2017.
- Riguardo gli obblighi di informazione e consultazione sindacale precisa che laddove le sospensioni/riduzioni riguardino Unità produttive ubicate in più Regioni, dovranno essere prodotte distinte comunicazioni.
- Infine l'istituto conferma la possibilità per i datori di lavoro di dare corso a licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo in Unità produttive non interessate da trattamenti di integrazione salariale
Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona del Dott. Alberto Virgili
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