Amplimento periodo di prova

Congedi legge n. 104-92

Il principio affermato all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 104/2022 - che prevede il prolungamento del periodo di prova in caso di eventi sopravvenuti - si applica anche nelle ipotesi di assenze diverse da quelle riportate in maniera esemplificativa nella disposizione in esame.


Infatti, l’articolo 7, comma 3, non ha inteso incidere sulla natura del periodo di prova, ormai consolidata nel nostro ordinamento, per la cui effettività si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

Pertanto, il periodo di prova resta sospeso in caso di assenza per malattia e in tutti gli altri casi di assenza previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, compresi, quindi, i congedi e i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992.
Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l'Ufficio Sindacale nella persona del dott. Alberto Virgili
 
19 settembre 2022

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